ADVISORA – intervento dell’avv. Simbari al convegno “La prevenzione patrimoniale come strumento di contrasto alla criminalità organizzata ed economica: bilanci e prospettive”

Il 30 gennaio, presso l’Università degli Studi di Milano, si è svolto il convegno dal titolo “La prevenzione patrimoniale come strumento di contrasto alla criminalità organizzata ed economica: bilanci e prospettive”, promossa da Advisora e dal Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano. L’incontro ha riunito magistrati, accademici e professionisti per un confronto approfondito sui più recenti sviluppi delle misure di prevenzione patrimoniale e sul ruolo che hanno adottato nel nostro ordinamento.

Nel corso della sessione, dedicata ad analizzare il quadro giuridico dello strumento dell’amministrazione giudiziaria, il nostro founding partner Armando Simbari è intervenuto sul tema delle indagini interne e della rilevanza acquisita nella gestione del rischio di reato.

Durante l’intervento è stato illustrato come le c.d. internal investigations oggi siano un imprescindibile presidio di prevenzione all’interno delle imprese, evidenziandone la funzione sia in chiave preventiva sia nell’ottica di una corretta gestione delle situazioni patologiche già emerse.

L’analisi si è concentrata sui principali profili di criticità connessi allo svolgimento delle indagini interne, con particolare attenzione al rispetto delle garanzie giuslavoristiche, della normativa privacy e alla tutela delle informazioni raccolte

 

Milano Finanza – Avv. Simbari – pubblicazione articolo su riforma del D. Lgs. 231/2001

L’avv. Armando Simbari, founding partner di Simbari Avvocati Penalisti, è stato intervistato da Milano Finanza sul tema della responsabilità penale d’impresa e sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio nei confronti delle aziende.

Nell’intervista, pubblicata il 24 gennaio 2026, è stato evidenziato come ci si trovi di fronte ad una “riforma che cambia il sistema” perché – se approvata – introdurrà un modello che premia le imprese virtuose e che valorizza chi adotta assetti organizzativi efficaci, sistemi di controllo interni e modelli di compliance realmente operativi.

Sono state inoltre sottolineate le potenzialità dei meccanismi premiali proposti, che valorizzeranno l’impegno delle imprese nella prevenzione dei reati in presenza di modelli organizzativi seriamente implementati e aggiornati, offrendo così uno spunto di riflessione attuale sul futuro della responsabilità penale d’impresa e sul ruolo strategico della prevenzione e della governance aziendale.

Leggi qui sotto l’articolo

IBA – Annual Meeting – Toronto 2025

Il nostro founder, Armando Simbari, parteciperà alla International Bar Association (IBA) Annual Meeting 2025, che si terrà a Toronto dal 2 al 7 novembre.

L’evento, tra i più autorevoli appuntamenti internazionali per la comunità legale, riunirà avvocati, giuristi e accademici provenienti da ogni parte del mondo per analizzare le questioni più attuali in materia di white-collar crime e diritto penale dell’economia, in un contesto di crescente interconnessione tra mercati, ordinamenti e sistemi giudiziari.

Con la sua prospettiva globale e multidisciplinare, la IBA Annual Meeting rappresenta un’occasione di grande rilievo per approfondire le sfide e le trasformazioni che il diritto penale contemporaneo si trova ad affrontare, anche alla luce dei nuovi scenari economici e tecnologici.

L’incontro offrirà inoltre uno spazio di confronto privilegiato sulle tendenze emergenti nel diritto penale internazionale, stimolando una riflessione condivisa sul futuro della giustizia economica e sul ruolo della professione legale in un mondo in continua evoluzione.

BILA – Annual Dinner 2025

Il 24 Ottobre 2025, il nostro associate Francesco Indirli ha preso parte all’Annual Dinner della British Italian Law Association, tenutasi a Londra, nella iconica cornice di Lincoln’s Inn, all’interno della prestigiosa The Old Hall.

Alla serata hanno partecipato numerosi professionisti provenienti dal mondo delle professioni legali, operanti sia in Italia che nel Regno Unito.

L’incontro è stato impreziosito dall’intervento della Baronessa di Richmond, The Rt Hon. the Baroness Brenda Marjorie Hale of Richmond DBE, che ha condiviso ai presenti il suo autorevole punto di vista in merito ad alcune tematiche giuridiche strettamente attuali e di comune interesse per Italia e Inghilterra.

Oltre alla particolare valenza dello scambio culturale, l’evento ha rappresentato l’occasione per un vivo confronto sul ruolo dell’avvocato nei due ordinamenti – italiano e inglese – e, più in generale, sul futuro della professione forense in Europa.

AIJA – Abu Dhabi Seminar 2025

Dal 15 al 18 ottobre, il nostro associate Nicolò Laitempergher ha partecipato all’Annual Litigation Conference / Business Crime and Civil Fraud Seminar, dal titolo “Exploring Global Challenges: Litigation, Arbitration and Fraud in a Connected World”, organizzato ad Abu Dhabi da AIJA – International Association of Young Lawyers.

Nel corso dei tre giorni di lavori si sono susseguiti panel di grande interesse, dedicati alle più recenti evoluzioni nel campo del contenzioso civile e commerciale, dell’arbitrato internazionale e della prevenzione delle frodi, con un focus particolare sulle sfide poste da un mondo sempre più connesso e digitalizzato.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita professionale, riunendo avvocati e consulenti legali provenienti da tutto il mondo per discutere le migliori pratiche, condividere esperienze e approfondire le tendenze emergenti nel settore del litigation e del business crime.

E’ stata inoltre un’occasione preziosa per instaurare nuove relazioni professionali e ampliare la rete di contatti internazionali, favorendo lo scambio di idee e prospettive tra professionisti provenienti da diverse giurisdizioni e ambiti di specializzazione.

Il Metaverso: una nuova frontiera del crimine?

di Virginia Luppa

Nel dicembre 2019, Nina Jane Patel, ricercatrice nell’ambito delle tecnologie del Metaverso a New York, accede ad Horizon Words. Poco dopo, il suo avatar è oggetto di molestie, anche sessuali, da parte di avatar di altri utenti. La vittima riferisce di essere stata traumatizzata, perché le molestie le sono sembrate reali e l’esperienza vissuta non è dissimile da quella di una violenza fisica reale.

Nel dicembre 2022, un ventunenne di Detroit, fingendosi diciassettenne, adesca una ragazza di quattordici anni. Dopo averne carpito la fiducia, l’adescatore incontra la ragazza e l’approccia in modo aggressivo.

È notizia di poche settimane fa, che ha fatto il giro della Gran Bretagna e non solo, quella di una ragazza di sedici anni che ha subito un’aggressione sessuale all’interno del Metaverso, dove il suo avatar è stato accerchiato e molestato da altri avatar maschili.

Questi sono solo alcuni esempi di cd. “virtual crimes” (“crimini virtuali”), che sempre più spesso interessano il mondo, ormai assoggettato all’utilizzo costante di strumenti informatici.

E come combattere queste espressioni di delinquenza virtuale?

Il Codice Penale italiano si è nel tempo strutturato per contrastare fenomeni criminali in ambito informatico (artt. 612-ter c.p. e ss.), ma non è pronto per la lotta ai crimini commessi nel Metaverso.

Violenza sessuale, adescamento di minori, pedopornografia, molestie, minacce, revenge porn, estorsione, bullismo, lesioni, percosse: sono solo alcuni dei reati che possono essere commessi nel mondo virtuale e che possono avere delle implicazioni psicologiche estremamente gravi, in grado di devastare l’esistenza della vittima come se fossero fatti realmente accaduti.

È allora possibile, per fronteggiare l’emergenza, “adattare” le fattispecie del Codice penale esistenti? E quali sono le problematiche che tale “adattamento” porrebbe sotto il profilo strettamente giuridico?

Da penalisti, non può sfuggire come il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. presuppone una violenza fisica, in termini di contatto reale tra l’aggressore e la vittima, per poter essere giuridicamente sostenuto. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio di materialità, il quale identifica un fatto costituente reato con una condotta (sia attiva che omissiva) realizzata da un individuo che si concretizzi e si manifesti all’esterno, non essendo ammessa la punizione del mero pensiero o intenzione, come insegna il brocardo nullum crimen sine actione. Dunque, non solo nessuno può subire una pena per i suoi pensieri, ma non è neppure ammesso punire qualcuno per un reato impossibile ex art. 49 c.p., commesso in mancanza di un corpo reale. Eppure, anche in mancanza di un contatto fisico (come accade nel Metaverso), la vittima potrebbe aver subito e può effettivamente lamentare un impatto emotivo e psicologico importante, che nulla ha di diverso rispetto al trauma psicologico derivante da una violenza fisica reale. Così potrebbe dirsi anche in altri reati che si basano sul contatto fisico quali, ad esempio, le lesioni ovvero le percosse.

In alcuni casi la giurisprudenza, basandosi sulle norme vigenti, ha in qualche modo “gestito” il tema del contatto fisico tra autore del reato e vittima nel momento in cui quest’ultima era stata costretta a compiere atti sessuali su se stessa, senza dunque interazione con il suo carnefice (cfr. Cass. pen., sez. III, 18/07/2012, n. 37076). Similmente, è stata ritenuta integrata la minaccia nel delitto di violenza sessuale dalla prospettazione di qualsiasi male che, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, mostri la sua capacità di coazione nei confronti della vittima, che si trovi quindi a subire gli atti sessuali. Nel precedente di Cass. pen., sez. III, 26/03/2013, n. 19033, è stato condannato un uomo che aveva contattato via internet due minori infra-quattordicenni e le aveva costrette, dietro minacce, ad inviargli foto e video con atteggiamenti osceni; dal contenuto delle conversazioni, era emerso che l’uomo era a conoscenza di plurime informazioni circa la vita delle vittime e le aveva utilizzate per lasciar loro intendere che, nel caso non avessero assecondato le sue richieste, si sarebbe adoperato per far loro del male. Più recentemente, Cass. Pen., sez. III, 02/07/2020, n. 25266, richiamando la sentenza del 2013, ha riconosciuto il delitto di violenza sessuale anche quando manca il contatto fisico o quando le persone coinvolte siano fisicamente distanti.

Ma cosa succede in caso di reati commessi esclusivamente nel Metaverso?

La questione si annida proprio su come punire tali fatti, e, ad oggi, non è ancora stata risolta.

È forse necessaria una regolamentazione specifica per il mondo virtuale?

Certo è che una regolamentazione che sia nuova e specifica o che sia importata da quella della realtà fisica è necessaria, in quanto entrano in gioco i diritti fondamentali della persona.

Intendere il Metaverso come nuovo locus commissi delicti è un’idea così lontana dalla realtà? Innanzitutto, sul punto si pone non solo il problema dell’identificazione degli autori del reato, che risulta non sempre agevole; ma anche la difficoltà di identificare il Metaverso come luogo del commesso delitto, alla luce dell’art. 6 c.p. che riconosce quali delitti puniti dall’ordinamento italiano solo quelli commessi nel territorio dello Stato. A ciò si aggiungono le regole dettate dal legislatore italiano in tema di competenza territoriale ex art. 8 e ss. c.p.p.

In secondo luogo, non può ignorarsi la questione secondo cui, a rispondere di tali reati, non possono essere certamente gli avatar ma piuttosto le persone fisiche che li hanno commessi. Allora occorre interrogarsi sulla possibilità che il “proprietario” dell’avatar venga chiamato a rispondere della fattispecie criminosa commessa a danno di un altro soggetto virtuale. Senza considerare le problematiche legate al principio di colpevolezza: è realistico parlare di dolo o colpa in relazione ad un avatar? Certo è che nessuno penserebbe mai di contestare agli individui reali, proprietari dell’avatar, il delitto di omicidio se, in un video game, cagionassero la morte con il proprio personaggio, di un nemico virtuale. Tuttavia, altrettanto certo è che l’azione realizzata da un Avatar può essere oggetto di un rimprovero nei confronti del corrispondente soggetto fisico. Invero, prendendo spunto dalla disciplina della responsabilità penale ex D.Lgs. 231/01 con cui si è superato il concetto di personale responsabilità penale e si ammette che il rimprovero venga fatto nei confronti della Società e non solo del soggetto agente, si possono ritenere applicabili i medesimi principi all’Avatar quale soggetto virtuale in persona del corrispondente fisico.

In terzo luogo, è da evidenziare la questione dei reati che si perfezionano con la valutazione soggettiva della vittima: la medesima condotta può cagionare o meno l’evento e, dunque, integrare il reato ovvero il tentativo, a seconda di come la vittima contro la quale l’azione è diretta ne ha percezione. Quindi, seppur la condotta è neutra o inoffensiva per come viene intesa dall’agente stesso, ma viene percepita come lesiva dalla vittima, questa diventa reato. Si pensi ad esempio alle molestie verbali a sfondo sessuale (catcalling). Tutto ciò è uno spunto ulteriore per ampliare la portata normativa di alcuni precetti penali, soprattutto verificatisi nel Metaverso, riconoscendo alla persona offesa un ruolo essenziale nella qualificazione di un fatto come reato o meno.

In conclusione, si può affermare che la mancanza di una disciplina normativa espone gli utenti a non pochi rischi, soprattutto sul piano morale, ed è qui che si richiede un intervento normativo per disciplinare questi illeciti che possono provocare danni, anche rilevanti, alla vittima. Servirebbero perlomeno, da un lato, degli interventi di merito che imponessero l’istallazione di reti di controllo e sicurezza tali da disincentivare la commissione di tali reati, e dall’altro garantire l’identificazione degli utenti. Tale processo è stato iniziato con l’entrata in vigore, all’inizio del 2023, del Digital Service Package e del Digital Markets Act, adottati a livello europeo, che hanno posto le basi per una futura regolamentazione del Metaverso imponendo dei primi obblighi di comportamento alle piattaforme online di grandi dimensioni.

È però oramai tempo di fare un passo in avanti, cercando di evitare che la necessità di garantire tutela e sicurezza nel Metaverso porti ad assorbire, in maniera “artificiale”, in fattispecie di reato, anche condotte prive di una tangibile e attuale lesività, ovvero ad applicare impropriamente i principi che regolano il nostro ordinamento, quali, ad esempio, il principio di materialità, il criterio del cogitationis poenam nemo patitur, ovvero, più fra tutti, il principio di proporzionalità. Oltretutto, se il Metaverso mira ad essere una realtà interconnessa tra virtuale e reale, un mondo nel quale si può proiettare la propria persona fisica allora forse si presenta solo un falso problema perché le norme ci sono e sono quelle del nostro sistema giuridico. Si tratterebbe, in tal caso, solo di sensibilizzare gli operatori giuridici che ne dovranno garantire l’applicazione. In ogni caso, è fondamentale un intervento e questo sembra, oltretutto, un buon momento giacché l’Unione Europea si è attivata in ambito digitale redigendo, nel gennaio 2024, la bozza finale dell’AI Act, volto ad assicurare che i diritti e le libertà siano al centro dello sviluppo di questa tecnologia rivoluzionaria, garantendo un bilanciamento tra innovazione e protezione.

Armando Simbari parteciperà alla Conferenza IBA a San Paolo, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2024

L’avv. Armando Simbari, membro delle Commissioni Criminal Law, Business Crimes e Anti-Corruption di International Bar Association, parteciperà ai lavori della Conferenza dal titolo When Arbitration meets crime, che si terrà a San Paolo (Brasile) dal 31 gennaio al 2 febbraio 2024.

Tra i temi trattati:

  • il delicato rapporto tra arbitrati internazionali e illeciti penali e i doveri del Tribunale Arbitrale che, durante il giudizio, accerti la commissione di reati;
  • il fenomeno del match fixing e i percorsi virtuosi da mettere a punto per evitare le frodi nelle competizioni sportive;
  • la scoperta di reati nel contesto delle due diligence predisposte per operazioni commerciali: implicazioni nell’ambito del giudizio arbitrale;
  • l’utilizzo delle prove nel giudizio arbitrale e la prevenzione delle frodi;
  • le possibili connessioni tra arbitrati commerciali e indagini penali

Il programma completo dei lavori e degli eventi è disponibile qui.

Il 20 dicembre Armando Simbari e Francesco Indirli sono relatori al  Corso di Specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell’ente

Mercoledì 20 dicembre

Armando Simbari e Francesco Indirli relatori al
Corso di Specializzazione sulla responsabilità amministrativa dell’ente (seconda edizione)

Strategie, azioni e strumenti per gestire gli eventi critici in azienda e nel processo


Programma

Regolamentazione endoaziendale di eventi critici 

I INCONTRO
Mercoledì 25 ottobre 2023 – ore 15:00-18:00

Indirizzi di saluto del Presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane e del Delegato di Giunta della formazione nazionale
Interventi introduttivi dei Responsabili dell’Osservatorio D.Lgs. 231/2001

Presiede
Avv. Prof. Giulio Garuti

1) Internal Corporate Investigations: il dialogo tra Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, difensore dell’ente e Autorità giudiziaria o di controllo – Relatore Avv. Prof. Enrico Maria Mancuso, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano

2) Whistleblowing: la costruzione dei canali di segnalazione e la gestione delle segnalazioni alla luce del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e della norma UNI ISO 37002:2021 – Relatore Avv. Prof. Manfredi Bontempelli, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università “La Statale” degli Studi di Milano

 

II INCONTRO
Mercoledì 8 novembre 2023 – ore 15:00-18:00

Presiede
Avv. Vittore D’Acquarone

3)  La cyber security nel contesto d’impresa: problematiche “231” e possibili soluzioni in caso di cyberattacco – Relatore Avv. Prof. Roberto Flor, Associato di Diritto Penale nell’Università di Verona

4)  Tax Control Framework, adempimento collaborativo ed efficacia del Modello “231” in presenza di reati tributari – Relatore Dott. Ciro Santoriello, Magistrato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino

 

Difesa dell’ente sotto processo

III INCONTRO
Mercoledì 22 novembre 2023 – ore 15:00-18:00

Presiede
Avv. Vittore D’Acquarone

5)  Il ruolo dei modelli organizzativi nel dialogo tra difesa e accusa nelle diverse fasi del processo: dal Protocollo di Potenza sulle indagini “231” al caso DHL Supply Chain Italy S.p.A., passando attraverso i nuovi meccanismi di giustizia riparativa introdotti con la riforma Cartabia – Relatore Avv. Prof. Gianluca Varraso, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano

6)  L’intervento nella gestione aziendale finalizzato alla prevenzione della criminalità: tipologie di intervento, modelli organizzativi e strategie difensive – Relatore Avv. Prof. Vincenzo Mongillo, Ordinario di Diritto Penale nell’Università “Unitelma Sapienza” di Roma

 

IV INCONTRO
Mercoledì 6 dicembre 2023 – ore 15:00-18:00

Presiede
Avv. Prof. Giulio Garuti

7)  Il rivisitato ruolo dell’Organismo di Vigilanza alla luce delle sentenze Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. – Relatore Avv. Enrico Di Fiorino, Studio Fornari e Associati

8)  Il giudizio d’idoneità ed efficace attuazione dei modelli organizzativi al banco di prova della nuova regola di giudizio introdotta con la riforma Cartabia: la visione del giudice, del pubblico ministero e del difensore dell’ente anche alla luce dell’“Evaluation Guidance of Corporate Compliance Programs” 2023 del DOJ – Relatore Avv. Guglielmo Giordanengo, Studio Giordanengo Avvocati Associati

Focus su modelli organizzativi e attività di vigilanza nei rapporti commerciali infragruppo

V INCONTRO
Mercoledì 20 dicembre 2023 – ore 15:00-18:00

Presiede
Avv. Prof. Giulio Garuti

9) I modelli organizzativi e l’Organismo di Vigilanza nei gruppi societari: criteri di costruzione e strategie di controllo tra Linee guida Confindustria e prassi di mercato – Relatore Avv. Armando Simbari, Studio Dinoia Federico Simbari Avvocati Penalisti

10)I modelli organizzativi e l’Organismo di Vigilanza nelle operazioni di Mergers and Acquisitions (M&A): i fondi d’investimento e la nuova spinta propulsiva alla compliance – Relatori Prof. Dott. Paolo Bastia, Ordinario di Economia Aziendale nell’Università di Bologna e “Luiss Guido Carli” di Roma, e Avv. Federico Busatta, Studio Gianni & Origoni

 

Focus su modelli organizzativi e attività di vigilanza tra sistemi cogenti e volontari

VI INCONTRO
Mercoledì 10 gennaio 2024 – ore 15:00-18:00

Presiede
Avv. Vittore D’acquarone

11) Dialogo intorno al concetto emergente di “Modello diffuso”: il nuovo design dei modelli organizzativi tra obblighi civilistici, sistemi di compliance settoriali, standard ISO e politiche ESG – Relatore Avv. Vittore d’Acquarone, Studio Bignotti e d’Acquarone Avvocati Associati, Responsabile Osservatorio D. Lgs. 231/2001

12) D. Lgs. 231/2001, l. 190/2012 e UNI ISO 37001:2016: strategie, ruoli e funzioni per prevenire la corruzione in ambito privato e in ambito pubblico – Relatore Avv. Prof. Giulio Garuti, Ordinario di Diritto Processuale Penale nell’Università di Modena e Reggio Emilia, Responsabile Osservatorio D. Lgs. 231/2001


Comitato scientifico organizzatore:

  • Avv. Paola Rubini (Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Penalista UCPI),
  • Avv. Daniele Ripamonti (attuale Delegato della Giunta UCPI per l’Osservatorio D. Lgs. 231/2001),
  • Avv. Prof. Giulio Garuti (attuale Responsabile dell’Osservatorio D. Lgs. 231/2001),
  • Avv. Vittore d’Acquarone (attuale Responsabile dell’Osservatorio D. Lgs. 231/2001).

Quota di partecipazione: € 300,00 IVA esclusa per l’intero Corso ed € 50,00 IVA esclusa per ciascun incontro, da versarsi al momento dell’iscrizione sul sito https://www.fondazionecamerepenali.it/ Si ricorda che la quota d’iscrizione è integralmente detraibile fiscalmente.

Crediti formativi: Il Corso è accreditato ai fini della formazione continua degli Avvocati per n. 18 crediti formativi nella materia del diritto penale, relativamente alla partecipazione all’80% degli incontri dell’intero Corso; per n. 3 crediti formativi nella materia del diritto penale, relativamente alla partecipazione all’80% di ciascun incontro.

Nuova disciplina Whistleblowing

Il Whistleblowing a seguito del D.Lgs. n. 24 del 2023: Linee guida ANAC e Guida operativa di Confindustria 

di Francesco Indirli e Virginia Luppa

Sono passati ormai alcuni mesi dall’emanazione del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 in materia di whistleblowing, con cui il Legislatore, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha inteso disciplinare in maniera unitaria “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. whistleblowers).  

Per i soggetti privati che, nell’ultimo anno, hanno impiegato fino a 249 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la deadline per adeguarsi alla nuova normativa scatterà il prossimo 17 dicembre. Per tutti gli altri operatori – privati o pubblici – il termine è già scaduto il 12 luglio scorso. 

L’obiettivo del Legislatore europeo e, a cascata, di quello nazionale si traduce nel “contrasto e [nel]la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli … in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo” (Confindustria, Nuova Disciplina “Whistleblowing” – Guida Operativa per gli enti privati, ottobre 2023). 

Il mezzo per conseguirlo è altrettanto chiaro: vengono stabilite “norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno”. 

La profonda incidenza della nuova normativa all’interno del business dei suoi destinatari, unitamente alla vastissima (oltre che eterogenea) platea di soggetti a cui è diretta, hanno reso necessari gli interventi integrativi e chiarificatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di Confindustria.  

Nel ripercorrerli brevemente, rinviando ai documenti ufficiali ogni approfondimento, può essere utile adottare un approccio pratico, scandito da domande e risposte, queste ultime derivanti dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC del luglio 2023 e nella Guida operativa di Confindustria pubblicata pochi giorni fa.  

 

Qual è l’ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina?  

Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 24/2023, individuano quali destinatari della nuova disciplina: 

  • soggetti del settore pubblico: le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate. 
  • soggetti del settore privato: a) coloro che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; b) coloro che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al Decreto (che ripropone a sua volta l’Allegato alla Direttiva UE), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati (come precisato da Confindustria, si deve fare riferimento all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo che l’impresa sia stata costituita nel 2023). Si tratta, in particolare, dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti; c) coloro che, pur essendo diversi dai soggetti di cui alla lettera b), hanno un modello di organizzazione e gestione 231/01, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. 

Inoltre, le Linee guida ANAC precisano che rientrano nel perimetro della normativa tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non essendo propriamente dipendenti (volontari, tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro. 

 

Qual è l’ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina? 

La nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. 

In particolare, muovendo dalle Linee Guida ANAC, vale la seguente classificazione: 

  • violazioni delle disposizioni normative nazionali: ricomprendono gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, i reati presupposto ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 231 del 2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE; 
  • violazioni della normativa europea: rappresentano gli illeciti commessi in diretta violazione delle disposizioni normative europee elencate nell’Allegato 1 al Decreto n. 24/2023, nonché di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea o, ancora, quelli riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (tutti settori di rilevanza euro-unitaria). Infine, tale categoria ingloba gli atti o i comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (ad esempio, le pratiche abusive in tema di concorrenza). 

Tuttavia, come precisano le Linee Guida ANAC, il Decreto non pregiudica l’applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell’UE, tra cui quelle in materia di: informazioni classificate; segreto professionale forense; segreto professionale medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; norme di procedura penale; autonomia e indipendenza della magistratura; difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica; esercizio dei diritti dei lavoratori.  Per questi settori – cd. sensibili – sarà prevalente la disciplina di settore, giusta la clausola di salvezza qui menzionata. 

 

Quale deve essere il contenuto della segnalazione?  

Quanto all’oggetto, la segnalazione comprende le informazioni, inclusi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo in futuro), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). La latitudine, quindi, è particolarmente ampia: abbraccia sia evidenze di prova che indizi semplici (ma circostanziati: devono essere, infatti, fondati sospetti) aventi ad oggetti violazioni già perfezionatesi o, anche, violazioni non materialmente avvenute ma programmate, oltre che condotte finalizzate a pregiudicarne l’accertamento. 

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo in cui è inserito. Rilevano anche le segnalazioni intervenute nell’ambito di un rapporto successivamente terminato o, analogamente, inviate da coloro non ancora inquadrati formalmente da un rapporto contrattuale, le cui informazioni siano state acquisite in sede di selezione o nella fase precontrattuale. 

Rispetto al contenuto, la segnalazione deve indicare chiaramente: 1) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto; 2) la descrizione dell’accadimento; 3) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il potenziale illecito. 

Per quanto riguarda le segnalazioni anonime, le Linee Guida ANAC precisano che le stesse potranno essere gestite dall’ente pubblico o privato qualora sia dal medesimo prevista la loro trattazione; al contrario, se la segnalazione fosse esterna (quindi diretta all’ANAC), l’Autorità Nazionale Anticorruzione la gestirà in ogni caso. 

 

Quali sono i canali di segnalazione?  

Il Decreto disciplina i canali e le modalità per effettuare una segnalazione. 

I canali sono tre: 

a) Interno (obbligatorio).
La predisposizione del canale interno all’ente avviene tramite un apposito atto organizzativo, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali
.
Quanto agli strumenti concreti attraverso cui attivare detto canale, si individuano due distinte modalità di segnalazione: in forma scritta, analogica o con modalità informatiche; in forma orale, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole. Al riguardo, anche alla luce delle Linee Guida ANAC, la scelta della modalità attraverso cui effettuare la segnalazione è rimessa al segnalante. Per l’impresa, invece, è obbligatorio predisporre tanto il canale scritto – analogico e/o informatico – quanto quello orale. 

b) Esterno.
Si può ricorrere al canale esterno in presenza delle seguenti condizioni, alternative tra loro: il canale interno non è attivo o, comunque, non è conforme a quanto previsto dal Legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni; la persona ha già fatto una segnalazione interna, che tuttavia non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa non avrebbe efficace seguito e/o questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

c) Divulgazione pubblica.
Anche questa modalità di
reporting è condizionata, essendo ammessa soltanto se: i) il soggetto ha effettuato una segnalazione interna ed esterna ma, in relazione ad entrambe, non ha avuto riscontro entro termini ragionevoli; ii) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli; iii) la persona ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ovvero che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o, da ultimo, possa non avere efficace seguito.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria e contabile. 

Esigenze di semplificazione e contenimento dei costi hanno portato il Legislatore a prevedere che i Comuni diversi dai capoluoghi di provincia, nonché i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249 possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. Resta fermo che una scelta di questo tipo deve coniugarsi con il rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 24 del 2023, in primis quello di riservatezza del segnalante (e degli altri soggetti tutelati). 

 

A chi compete e come viene gestita la segnalazione tramite canale interno?  

Il gestore della segnalazione interna può, alternativamente, identificarsi in: 

  • Una persona fisica interna all’impresa. Ad esempio il responsabile anticorruzione, ove presente, ovvero i responsabili delle funzioni di Internal Audit o compliance; nel caso di medie e piccole imprese nelle quali le funzioni di Internal Audit e compliance non siano presenti, si potrebbe demandare ad una figura priva di mansioni operative, in modo da rispettare il criterio di autonomia previsto dalla normativa, quale ad esempio il responsabile delle funzioni legali o risorse umane. 
  • Un ufficio interno all’impresa. Si pensi ai responsabili delle funzioni di controllo  (compliance o Internal Audit) e alle altre funzioni aziendali in grado di gestire in maniera appropriata e diligente la segnalazione (a titolo esemplificativo, la funzione legale o le risorse umane, il responsabile anticorruzione o i Comitati Etici, o, ancora, l’Organismo di vigilanza 231). 
  • Un soggetto esterno, che rispetti i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità. 

Si tratta di una scelta rimessa alla libera discrezionalità dell’ente, che più di tutti può adeguarla a quelle che sono le caratteristiche della società. 

Inoltre, il Decreto disciplina i singoli step della presa in carico della segnalazione: 

  1. ricezione tramite i canali dedicati; 
  2. rilascio al segnalante, a cura del gestore della segnalazione, dell’avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione stessa; 
  3. esame preliminare della segnalazione (valutazione della procedibilità e dell’ammissibilità della stessa); 
  4. valutazione nel merito circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati; 
  5. riscontro al segnalante, sempre a cura del gestore della segnalazione, entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o – in mancanza di tale avviso – entro 3 mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Nel dettaglio, tre saranno i possibili esiti: archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni; accertamento della fondatezza della segnalazione e relativa trasmissione agli organi interni competenti; istruttoria in essere, con l’indicazione dell’attività svolta fino a questo momento e dei prossimi passi. 

 

Come viene tutelato il soggetto segnalante o altro soggetto ad esso assimilato?  

Il Decreto si preoccupa di proteggere il segnalante e gli altri soggetti ritenuti a rischio con: 

  • l’obbligo di riservatezza per quanto riguarda l’identità e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal quale si potrebbe risalire alla medesima; 
  • il divieto di atti ritorsivi – che comunque saranno considerati legalmente nulli –; in generale, l’Autorità preposta a ricevere segnalazioni di condotte ritorsive subite (anche in forma tentata) o semplicemente minacciate nell’ambito del whistleblowing è l’ANAC; 
  • la limitazione della sua responsabilità per la diffusione di alcune tipologie di informazioni la cui rivelazione, tradizionalmente, può comportare responsabilità civile, amministrativa o penale. Tale tutela opera soltanto se: 1) a monte vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per l’accertamento della violazione oggetto di segnalazione e, inoltre, 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, riconducibilità della violazione tra quelle segnalabili e rispetto delle modalità e delle condizioni di accesso alla segnalazione). 

Una novità rispetto al passato è l’estensione delle tutele sopra richiamate a soggetti diversi dal segnalante, che potrebbero comunque andare incontro a ritorsioni, in ragione del ruolo assunto all’interno della compagine societaria o del particolare rapporto con il segnalante: si tratta dei cd. facilitatori, delle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, dei colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, che hanno con tale persona un rapporto abituale corrente e, infine, degli enti di proprietà o di altri enti presso cui il segnalante lavora. 

 

Quali azioni devono intraprendere i soggetti obbligati? 

Alla luce della nuova disciplina whistleblowing, risulta necessario: 

  • aggiornare il Modello Organizzativo 231/01 sulla base dei requisiti prescritti dal nuovo Decreto, valutando la possibilità di adeguare i canali precedentemente attivati e le relative procedure interne. In sintesi, il Modello dovrà esplicitare: il riferimento al divieto di qualsiasi atto di ritorsione e il rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni. Per quanto attiene gli ulteriori aspetti di applicazione e funzionamento dei canali interni, si potrà rinviare all’atto organizzativo e alle procedure adottate dall’ente; 
  • integrare il sistema disciplinare dello stesso Modello Organizzativo, prevedendo sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni per le quali l’ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie; 
  • organizzare un’attività di formazione e informazione dei soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione. 

Ciò che si può trarre a valle di questa panoramica sono essenzialmente due aspetti: la progressiva centralità del whistleblowing nell’ambito della compliance aziendale e l’auspicata sinergia tra professionisti dotati di diversa expertise, condizione che pare imprescindibile per rendere un servizio che possa realmente tenere testa agli interessi in gioco.