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05/09/26

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Tra le novità in tema di Whistleblowing: le novità del decreto legislativo 24/2023  

di Rebecca Maria Maroni

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. 

Il provvedimento attuativo della Direttiva permette di raccogliere in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Si arriva quindi ad avere una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore tutela del whistelblower, così che esso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate dal decreto. 

Tra le varie novità previste dalla normativa, ecco i punti che si ritengono essere di maggior rilevanza: 

1. Aziende interessate 

Tra le novità della disciplina vi è l’ampliamento dei settori verso cui grava l’obbligo di rispetto della stessa. Infatti, oltre all’espansione del novero appartenente al settore pubblico, risultano obbligate anche determinate categorie appartenenti al settore privato.  

Esaminando la normativa più nel dettaglio, si vede che per quanto concerne il settore pubblico, risultano destinatari della nuova disciplina: 

  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house (anche se quotate) definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 175/2016; 
  • gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Circa il settore privato, si impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione per coloro che operano nel suddetto settore e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:  

  • abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 
  • operino nell’ambito dei così detti settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati; 
  • rientrino nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.  

 

2. I soggetti tutelati 

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di: 

  • dipendenti pubblici; 
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; 
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; 
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitati in via di mero fatto, preso soggetti del settore pubblico o privato. 

Il decreto porta con sé una novità anche su questo aspetto: la tutela viene infatti riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. 

A tutti i soggetti sopra elencati, la tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in concomitanza dello svolgimento del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico stesso. 

 

3. L’ambito oggettivo della segnalazione 

Circa l’oggetto della segnalazione, il decreto prevede che possano essere segnalati “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” consistenti nella: 

  • violazione di disposizioni normative nazionali riguardanti:
    – illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    – condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/ 2001;
    – violazione dei modelli di organizzazione previsti dal decreto sopra citato; 
  • violazione di disposizioni normative europee riguardanti:
    – illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    – atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    – atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    – atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. 

 

4. I canali di segnalazione 

Il decreto ha previsto una sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni che prevede una suddivisione tra:  

  • canale interno, ovvero il canale che viene previsto all’interno del contesto lavorativo stesso; 
  • canale esterno, ossia quello gestito da ANAC; 
  • le divulgazioni pubbliche che riguardano la possibilità di rendere le informazioni di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone; 
  • la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. 

Altro aspetto di novità previsto dal decreto è dato dal fatto che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna. 

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