Il Metaverso: una nuova frontiera del crimine?

di Virginia Luppa

Nel dicembre 2019, Nina Jane Patel, ricercatrice nell’ambito delle tecnologie del Metaverso a New York, accede ad Horizon Words. Poco dopo, il suo avatar è oggetto di molestie, anche sessuali, da parte di avatar di altri utenti. La vittima riferisce di essere stata traumatizzata, perché le molestie le sono sembrate reali e l’esperienza vissuta non è dissimile da quella di una violenza fisica reale.

Nel dicembre 2022, un ventunenne di Detroit, fingendosi diciassettenne, adesca una ragazza di quattordici anni. Dopo averne carpito la fiducia, l’adescatore incontra la ragazza e l’approccia in modo aggressivo.

È notizia di poche settimane fa, che ha fatto il giro della Gran Bretagna e non solo, quella di una ragazza di sedici anni che ha subito un’aggressione sessuale all’interno del Metaverso, dove il suo avatar è stato accerchiato e molestato da altri avatar maschili.

Questi sono solo alcuni esempi di cd. “virtual crimes” (“crimini virtuali”), che sempre più spesso interessano il mondo, ormai assoggettato all’utilizzo costante di strumenti informatici.

E come combattere queste espressioni di delinquenza virtuale?

Il Codice Penale italiano si è nel tempo strutturato per contrastare fenomeni criminali in ambito informatico (artt. 612-ter c.p. e ss.), ma non è pronto per la lotta ai crimini commessi nel Metaverso.

Violenza sessuale, adescamento di minori, pedopornografia, molestie, minacce, revenge porn, estorsione, bullismo, lesioni, percosse: sono solo alcuni dei reati che possono essere commessi nel mondo virtuale e che possono avere delle implicazioni psicologiche estremamente gravi, in grado di devastare l’esistenza della vittima come se fossero fatti realmente accaduti.

È allora possibile, per fronteggiare l’emergenza, “adattare” le fattispecie del Codice penale esistenti? E quali sono le problematiche che tale “adattamento” porrebbe sotto il profilo strettamente giuridico?

Da penalisti, non può sfuggire come il reato di violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. presuppone una violenza fisica, in termini di contatto reale tra l’aggressore e la vittima, per poter essere giuridicamente sostenuto. Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio di materialità, il quale identifica un fatto costituente reato con una condotta (sia attiva che omissiva) realizzata da un individuo che si concretizzi e si manifesti all’esterno, non essendo ammessa la punizione del mero pensiero o intenzione, come insegna il brocardo nullum crimen sine actione. Dunque, non solo nessuno può subire una pena per i suoi pensieri, ma non è neppure ammesso punire qualcuno per un reato impossibile ex art. 49 c.p., commesso in mancanza di un corpo reale. Eppure, anche in mancanza di un contatto fisico (come accade nel Metaverso), la vittima potrebbe aver subito e può effettivamente lamentare un impatto emotivo e psicologico importante, che nulla ha di diverso rispetto al trauma psicologico derivante da una violenza fisica reale. Così potrebbe dirsi anche in altri reati che si basano sul contatto fisico quali, ad esempio, le lesioni ovvero le percosse.

In alcuni casi la giurisprudenza, basandosi sulle norme vigenti, ha in qualche modo “gestito” il tema del contatto fisico tra autore del reato e vittima nel momento in cui quest’ultima era stata costretta a compiere atti sessuali su se stessa, senza dunque interazione con il suo carnefice (cfr. Cass. pen., sez. III, 18/07/2012, n. 37076). Similmente, è stata ritenuta integrata la minaccia nel delitto di violenza sessuale dalla prospettazione di qualsiasi male che, in considerazione delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, mostri la sua capacità di coazione nei confronti della vittima, che si trovi quindi a subire gli atti sessuali. Nel precedente di Cass. pen., sez. III, 26/03/2013, n. 19033, è stato condannato un uomo che aveva contattato via internet due minori infra-quattordicenni e le aveva costrette, dietro minacce, ad inviargli foto e video con atteggiamenti osceni; dal contenuto delle conversazioni, era emerso che l’uomo era a conoscenza di plurime informazioni circa la vita delle vittime e le aveva utilizzate per lasciar loro intendere che, nel caso non avessero assecondato le sue richieste, si sarebbe adoperato per far loro del male. Più recentemente, Cass. Pen., sez. III, 02/07/2020, n. 25266, richiamando la sentenza del 2013, ha riconosciuto il delitto di violenza sessuale anche quando manca il contatto fisico o quando le persone coinvolte siano fisicamente distanti.

Ma cosa succede in caso di reati commessi esclusivamente nel Metaverso?

La questione si annida proprio su come punire tali fatti, e, ad oggi, non è ancora stata risolta.

È forse necessaria una regolamentazione specifica per il mondo virtuale?

Certo è che una regolamentazione che sia nuova e specifica o che sia importata da quella della realtà fisica è necessaria, in quanto entrano in gioco i diritti fondamentali della persona.

Intendere il Metaverso come nuovo locus commissi delicti è un’idea così lontana dalla realtà? Innanzitutto, sul punto si pone non solo il problema dell’identificazione degli autori del reato, che risulta non sempre agevole; ma anche la difficoltà di identificare il Metaverso come luogo del commesso delitto, alla luce dell’art. 6 c.p. che riconosce quali delitti puniti dall’ordinamento italiano solo quelli commessi nel territorio dello Stato. A ciò si aggiungono le regole dettate dal legislatore italiano in tema di competenza territoriale ex art. 8 e ss. c.p.p.

In secondo luogo, non può ignorarsi la questione secondo cui, a rispondere di tali reati, non possono essere certamente gli avatar ma piuttosto le persone fisiche che li hanno commessi. Allora occorre interrogarsi sulla possibilità che il “proprietario” dell’avatar venga chiamato a rispondere della fattispecie criminosa commessa a danno di un altro soggetto virtuale. Senza considerare le problematiche legate al principio di colpevolezza: è realistico parlare di dolo o colpa in relazione ad un avatar? Certo è che nessuno penserebbe mai di contestare agli individui reali, proprietari dell’avatar, il delitto di omicidio se, in un video game, cagionassero la morte con il proprio personaggio, di un nemico virtuale. Tuttavia, altrettanto certo è che l’azione realizzata da un Avatar può essere oggetto di un rimprovero nei confronti del corrispondente soggetto fisico. Invero, prendendo spunto dalla disciplina della responsabilità penale ex D.Lgs. 231/01 con cui si è superato il concetto di personale responsabilità penale e si ammette che il rimprovero venga fatto nei confronti della Società e non solo del soggetto agente, si possono ritenere applicabili i medesimi principi all’Avatar quale soggetto virtuale in persona del corrispondente fisico.

In terzo luogo, è da evidenziare la questione dei reati che si perfezionano con la valutazione soggettiva della vittima: la medesima condotta può cagionare o meno l’evento e, dunque, integrare il reato ovvero il tentativo, a seconda di come la vittima contro la quale l’azione è diretta ne ha percezione. Quindi, seppur la condotta è neutra o inoffensiva per come viene intesa dall’agente stesso, ma viene percepita come lesiva dalla vittima, questa diventa reato. Si pensi ad esempio alle molestie verbali a sfondo sessuale (catcalling). Tutto ciò è uno spunto ulteriore per ampliare la portata normativa di alcuni precetti penali, soprattutto verificatisi nel Metaverso, riconoscendo alla persona offesa un ruolo essenziale nella qualificazione di un fatto come reato o meno.

In conclusione, si può affermare che la mancanza di una disciplina normativa espone gli utenti a non pochi rischi, soprattutto sul piano morale, ed è qui che si richiede un intervento normativo per disciplinare questi illeciti che possono provocare danni, anche rilevanti, alla vittima. Servirebbero perlomeno, da un lato, degli interventi di merito che imponessero l’istallazione di reti di controllo e sicurezza tali da disincentivare la commissione di tali reati, e dall’altro garantire l’identificazione degli utenti. Tale processo è stato iniziato con l’entrata in vigore, all’inizio del 2023, del Digital Service Package e del Digital Markets Act, adottati a livello europeo, che hanno posto le basi per una futura regolamentazione del Metaverso imponendo dei primi obblighi di comportamento alle piattaforme online di grandi dimensioni.

È però oramai tempo di fare un passo in avanti, cercando di evitare che la necessità di garantire tutela e sicurezza nel Metaverso porti ad assorbire, in maniera “artificiale”, in fattispecie di reato, anche condotte prive di una tangibile e attuale lesività, ovvero ad applicare impropriamente i principi che regolano il nostro ordinamento, quali, ad esempio, il principio di materialità, il criterio del cogitationis poenam nemo patitur, ovvero, più fra tutti, il principio di proporzionalità. Oltretutto, se il Metaverso mira ad essere una realtà interconnessa tra virtuale e reale, un mondo nel quale si può proiettare la propria persona fisica allora forse si presenta solo un falso problema perché le norme ci sono e sono quelle del nostro sistema giuridico. Si tratterebbe, in tal caso, solo di sensibilizzare gli operatori giuridici che ne dovranno garantire l’applicazione. In ogni caso, è fondamentale un intervento e questo sembra, oltretutto, un buon momento giacché l’Unione Europea si è attivata in ambito digitale redigendo, nel gennaio 2024, la bozza finale dell’AI Act, volto ad assicurare che i diritti e le libertà siano al centro dello sviluppo di questa tecnologia rivoluzionaria, garantendo un bilanciamento tra innovazione e protezione.

Nuova disciplina Whistleblowing

Il Whistleblowing a seguito del D.Lgs. n. 24 del 2023: Linee guida ANAC e Guida operativa di Confindustria 

di Francesco Indirli e Virginia Luppa

Sono passati ormai alcuni mesi dall’emanazione del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 in materia di whistleblowing, con cui il Legislatore, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha inteso disciplinare in maniera unitaria “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. whistleblowers).  

Per i soggetti privati che, nell’ultimo anno, hanno impiegato fino a 249 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, la deadline per adeguarsi alla nuova normativa scatterà il prossimo 17 dicembre. Per tutti gli altri operatori – privati o pubblici – il termine è già scaduto il 12 luglio scorso. 

L’obiettivo del Legislatore europeo e, a cascata, di quello nazionale si traduce nel “contrasto e [nel]la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli … in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo” (Confindustria, Nuova Disciplina “Whistleblowing” – Guida Operativa per gli enti privati, ottobre 2023). 

Il mezzo per conseguirlo è altrettanto chiaro: vengono stabilite “norme minime comuni per garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, creando canali di comunicazione sicuri, sia all’interno di un’organizzazione, sia all’esterno”. 

La profonda incidenza della nuova normativa all’interno del business dei suoi destinatari, unitamente alla vastissima (oltre che eterogenea) platea di soggetti a cui è diretta, hanno reso necessari gli interventi integrativi e chiarificatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e di Confindustria.  

Nel ripercorrerli brevemente, rinviando ai documenti ufficiali ogni approfondimento, può essere utile adottare un approccio pratico, scandito da domande e risposte, queste ultime derivanti dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC del luglio 2023 e nella Guida operativa di Confindustria pubblicata pochi giorni fa.  

 

Qual è l’ambito di applicazione soggettivo della nuova disciplina?  

Gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 24/2023, individuano quali destinatari della nuova disciplina: 

  • soggetti del settore pubblico: le amministrazioni pubbliche, le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblico servizio, le imprese a controllo pubblico e le imprese in house, anche se quotate. 
  • soggetti del settore privato: a) coloro che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; b) coloro che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al Decreto (che ripropone a sua volta l’Allegato alla Direttiva UE), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati (come precisato da Confindustria, si deve fare riferimento all’ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo che l’impresa sia stata costituita nel 2023). Si tratta, in particolare, dei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti; c) coloro che, pur essendo diversi dai soggetti di cui alla lettera b), hanno un modello di organizzazione e gestione 231/01, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati. 

Inoltre, le Linee guida ANAC precisano che rientrano nel perimetro della normativa tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con una amministrazione o con un ente privato, pur non essendo propriamente dipendenti (volontari, tirocinanti, retribuiti o meno), gli assunti in periodo di prova, nonché coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati o il cui rapporto è cessato se, rispettivamente, le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali ovvero nel corso del rapporto di lavoro. 

 

Qual è l’ambito di applicazione oggettivo della nuova disciplina? 

La nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. 

In particolare, muovendo dalle Linee Guida ANAC, vale la seguente classificazione: 

  • violazioni delle disposizioni normative nazionali: ricomprendono gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE, i reati presupposto ai fini dell’applicazione del D. Lgs. 231 del 2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel citato Decreto 231, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE; 
  • violazioni della normativa europea: rappresentano gli illeciti commessi in diretta violazione delle disposizioni normative europee elencate nell’Allegato 1 al Decreto n. 24/2023, nonché di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea o, ancora, quelli riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (tutti settori di rilevanza euro-unitaria). Infine, tale categoria ingloba gli atti o i comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti (ad esempio, le pratiche abusive in tema di concorrenza). 

Tuttavia, come precisano le Linee Guida ANAC, il Decreto non pregiudica l’applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell’UE, tra cui quelle in materia di: informazioni classificate; segreto professionale forense; segreto professionale medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; norme di procedura penale; autonomia e indipendenza della magistratura; difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica; esercizio dei diritti dei lavoratori.  Per questi settori – cd. sensibili – sarà prevalente la disciplina di settore, giusta la clausola di salvezza qui menzionata. 

 

Quale deve essere il contenuto della segnalazione?  

Quanto all’oggetto, la segnalazione comprende le informazioni, inclusi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo in futuro), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). La latitudine, quindi, è particolarmente ampia: abbraccia sia evidenze di prova che indizi semplici (ma circostanziati: devono essere, infatti, fondati sospetti) aventi ad oggetti violazioni già perfezionatesi o, anche, violazioni non materialmente avvenute ma programmate, oltre che condotte finalizzate a pregiudicarne l’accertamento. 

Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo in cui è inserito. Rilevano anche le segnalazioni intervenute nell’ambito di un rapporto successivamente terminato o, analogamente, inviate da coloro non ancora inquadrati formalmente da un rapporto contrattuale, le cui informazioni siano state acquisite in sede di selezione o nella fase precontrattuale. 

Rispetto al contenuto, la segnalazione deve indicare chiaramente: 1) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto; 2) la descrizione dell’accadimento; 3) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il potenziale illecito. 

Per quanto riguarda le segnalazioni anonime, le Linee Guida ANAC precisano che le stesse potranno essere gestite dall’ente pubblico o privato qualora sia dal medesimo prevista la loro trattazione; al contrario, se la segnalazione fosse esterna (quindi diretta all’ANAC), l’Autorità Nazionale Anticorruzione la gestirà in ogni caso. 

 

Quali sono i canali di segnalazione?  

Il Decreto disciplina i canali e le modalità per effettuare una segnalazione. 

I canali sono tre: 

a) Interno (obbligatorio).
La predisposizione del canale interno all’ente avviene tramite un apposito atto organizzativo, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali
.
Quanto agli strumenti concreti attraverso cui attivare detto canale, si individuano due distinte modalità di segnalazione: in forma scritta, analogica o con modalità informatiche; in forma orale, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole. Al riguardo, anche alla luce delle Linee Guida ANAC, la scelta della modalità attraverso cui effettuare la segnalazione è rimessa al segnalante. Per l’impresa, invece, è obbligatorio predisporre tanto il canale scritto – analogico e/o informatico – quanto quello orale. 

b) Esterno.
Si può ricorrere al canale esterno in presenza delle seguenti condizioni, alternative tra loro: il canale interno non è attivo o, comunque, non è conforme a quanto previsto dal Legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni; la persona ha già fatto una segnalazione interna, che tuttavia non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, la stessa non avrebbe efficace seguito e/o questa potrebbe determinare un rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

c) Divulgazione pubblica.
Anche questa modalità di
reporting è condizionata, essendo ammessa soltanto se: i) il soggetto ha effettuato una segnalazione interna ed esterna ma, in relazione ad entrambe, non ha avuto riscontro entro termini ragionevoli; ii) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli; iii) la persona ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse ovvero che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o, da ultimo, possa non avere efficace seguito.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all’autorità giudiziaria e contabile. 

Esigenze di semplificazione e contenimento dei costi hanno portato il Legislatore a prevedere che i Comuni diversi dai capoluoghi di provincia, nonché i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, non superiore a 249 possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione. Resta fermo che una scelta di questo tipo deve coniugarsi con il rispetto dei principi previsti dal D.Lgs. 24 del 2023, in primis quello di riservatezza del segnalante (e degli altri soggetti tutelati). 

 

A chi compete e come viene gestita la segnalazione tramite canale interno?  

Il gestore della segnalazione interna può, alternativamente, identificarsi in: 

  • Una persona fisica interna all’impresa. Ad esempio il responsabile anticorruzione, ove presente, ovvero i responsabili delle funzioni di Internal Audit o compliance; nel caso di medie e piccole imprese nelle quali le funzioni di Internal Audit e compliance non siano presenti, si potrebbe demandare ad una figura priva di mansioni operative, in modo da rispettare il criterio di autonomia previsto dalla normativa, quale ad esempio il responsabile delle funzioni legali o risorse umane. 
  • Un ufficio interno all’impresa. Si pensi ai responsabili delle funzioni di controllo  (compliance o Internal Audit) e alle altre funzioni aziendali in grado di gestire in maniera appropriata e diligente la segnalazione (a titolo esemplificativo, la funzione legale o le risorse umane, il responsabile anticorruzione o i Comitati Etici, o, ancora, l’Organismo di vigilanza 231). 
  • Un soggetto esterno, che rispetti i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità. 

Si tratta di una scelta rimessa alla libera discrezionalità dell’ente, che più di tutti può adeguarla a quelle che sono le caratteristiche della società. 

Inoltre, il Decreto disciplina i singoli step della presa in carico della segnalazione: 

  1. ricezione tramite i canali dedicati; 
  2. rilascio al segnalante, a cura del gestore della segnalazione, dell’avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione stessa; 
  3. esame preliminare della segnalazione (valutazione della procedibilità e dell’ammissibilità della stessa); 
  4. valutazione nel merito circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all’adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati; 
  5. riscontro al segnalante, sempre a cura del gestore della segnalazione, entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o – in mancanza di tale avviso – entro 3 mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Nel dettaglio, tre saranno i possibili esiti: archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni; accertamento della fondatezza della segnalazione e relativa trasmissione agli organi interni competenti; istruttoria in essere, con l’indicazione dell’attività svolta fino a questo momento e dei prossimi passi. 

 

Come viene tutelato il soggetto segnalante o altro soggetto ad esso assimilato?  

Il Decreto si preoccupa di proteggere il segnalante e gli altri soggetti ritenuti a rischio con: 

  • l’obbligo di riservatezza per quanto riguarda l’identità e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal quale si potrebbe risalire alla medesima; 
  • il divieto di atti ritorsivi – che comunque saranno considerati legalmente nulli –; in generale, l’Autorità preposta a ricevere segnalazioni di condotte ritorsive subite (anche in forma tentata) o semplicemente minacciate nell’ambito del whistleblowing è l’ANAC; 
  • la limitazione della sua responsabilità per la diffusione di alcune tipologie di informazioni la cui rivelazione, tradizionalmente, può comportare responsabilità civile, amministrativa o penale. Tale tutela opera soltanto se: 1) a monte vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per l’accertamento della violazione oggetto di segnalazione e, inoltre, 2) la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, riconducibilità della violazione tra quelle segnalabili e rispetto delle modalità e delle condizioni di accesso alla segnalazione). 

Una novità rispetto al passato è l’estensione delle tutele sopra richiamate a soggetti diversi dal segnalante, che potrebbero comunque andare incontro a ritorsioni, in ragione del ruolo assunto all’interno della compagine societaria o del particolare rapporto con il segnalante: si tratta dei cd. facilitatori, delle persone che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, dei colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua la divulgazione pubblica, che hanno con tale persona un rapporto abituale corrente e, infine, degli enti di proprietà o di altri enti presso cui il segnalante lavora. 

 

Quali azioni devono intraprendere i soggetti obbligati? 

Alla luce della nuova disciplina whistleblowing, risulta necessario: 

  • aggiornare il Modello Organizzativo 231/01 sulla base dei requisiti prescritti dal nuovo Decreto, valutando la possibilità di adeguare i canali precedentemente attivati e le relative procedure interne. In sintesi, il Modello dovrà esplicitare: il riferimento al divieto di qualsiasi atto di ritorsione e il rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni. Per quanto attiene gli ulteriori aspetti di applicazione e funzionamento dei canali interni, si potrà rinviare all’atto organizzativo e alle procedure adottate dall’ente; 
  • integrare il sistema disciplinare dello stesso Modello Organizzativo, prevedendo sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni per le quali l’ANAC applica sanzioni amministrative pecuniarie; 
  • organizzare un’attività di formazione e informazione dei soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione. 

Ciò che si può trarre a valle di questa panoramica sono essenzialmente due aspetti: la progressiva centralità del whistleblowing nell’ambito della compliance aziendale e l’auspicata sinergia tra professionisti dotati di diversa expertise, condizione che pare imprescindibile per rendere un servizio che possa realmente tenere testa agli interessi in gioco.  

Breaking news Whistleblowing

Tra le novità in tema di Whistleblowing: le novità del decreto legislativo 24/2023  

di Rebecca Maria Maroni

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. 

Il provvedimento attuativo della Direttiva permette di raccogliere in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Si arriva quindi ad avere una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore tutela del whistelblower, così che esso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate dal decreto. 

Tra le varie novità previste dalla normativa, ecco i punti che si ritengono essere di maggior rilevanza: 

1. Aziende interessate 

Tra le novità della disciplina vi è l’ampliamento dei settori verso cui grava l’obbligo di rispetto della stessa. Infatti, oltre all’espansione del novero appartenente al settore pubblico, risultano obbligate anche determinate categorie appartenenti al settore privato.  

Esaminando la normativa più nel dettaglio, si vede che per quanto concerne il settore pubblico, risultano destinatari della nuova disciplina: 

  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house (anche se quotate) definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 175/2016; 
  • gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Circa il settore privato, si impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione per coloro che operano nel suddetto settore e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:  

  • abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 
  • operino nell’ambito dei così detti settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati; 
  • rientrino nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.  

 

2. I soggetti tutelati 

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di: 

  • dipendenti pubblici; 
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; 
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; 
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitati in via di mero fatto, preso soggetti del settore pubblico o privato. 

Il decreto porta con sé una novità anche su questo aspetto: la tutela viene infatti riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. 

A tutti i soggetti sopra elencati, la tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in concomitanza dello svolgimento del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico stesso. 

 

3. L’ambito oggettivo della segnalazione 

Circa l’oggetto della segnalazione, il decreto prevede che possano essere segnalati “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” consistenti nella: 

  • violazione di disposizioni normative nazionali riguardanti:
    – illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    – condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/ 2001;
    – violazione dei modelli di organizzazione previsti dal decreto sopra citato; 
  • violazione di disposizioni normative europee riguardanti:
    – illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    – atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    – atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    – atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. 

 

4. I canali di segnalazione 

Il decreto ha previsto una sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni che prevede una suddivisione tra:  

  • canale interno, ovvero il canale che viene previsto all’interno del contesto lavorativo stesso; 
  • canale esterno, ossia quello gestito da ANAC; 
  • le divulgazioni pubbliche che riguardano la possibilità di rendere le informazioni di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone; 
  • la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. 

Altro aspetto di novità previsto dal decreto è dato dal fatto che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna. 

Incendio doloso: cosa dice la legge 

Già il 2021 si era chiuso con un dato davvero impressionante: nel corso dell’anno venivano distrutti dalle fiamme ben 159.437 ettari di superfici boscate e non (+ 154,8% rispetto al 2020). 

A distanza di circa due anni, questi preoccupanti numeri non sono andati affatto ridimensionandosi: secondo i dati pubblicati da Legambiente, che ha sintetizzato in un apposito report i dati satellitari di Effis (European Forrest Fire Information System), in Italia, dall’inizio del 2023 allo scorso 27 luglio, sono andati in fumo 51.386 ettari di vegetazione, l’equivalente di oltre 73.408 campi da calcio. 

Il  Decreto Legge n.105 del 10 agosto 2023

Il Legislatore si è, dunque, trovato costretto ad intervenire nuovamente: lo scorso 10 agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “Disposizioni in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. Lo stesso è ancora in fase di conversione in legge. 

Il Decreto Legge n. 105 del 2023 si compone di 12 articoli.  

In particolare, è con l’articolo 6 che il Legislatore interviene ancora una volta sul reato di incendio boschivo, di cui all’articolo 423 bis c.p., da un lato innalzando le pene minime previste dalle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, dall’altro inserendo al comma 5 una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale. 

Nello specifico: 

  • per quanto attiene il reato di incendio boschivo doloso di cui al comma 1, la pena prevista diventa quella della reclusione da un minimo di 6 ad un massimo di 10 anni; 
  • con riguardo al reato di incendio boschivo colposo di cui al comma 2, la pena prevista è sempre quella della reclusione, da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni di reclusione; 
  • se il reato di incendio boschivo doloso è poi commesso dal soggetto agente al fine di trarne profitto per sé o per altri, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, la pena è aumentata da un terzo sino alla metà. 

Incendio semplice e incendio boschivo: cosa dice il codice penale

Dunque, lo scenario che oggi si prospetta all’interno del Codice Penale, con riferimento alla disciplina penale degli incendi di matrice dolosa, è sicuramente molto variegata. 

Regolamentata dal Titolo VI del Codice Penale, essa prevede all’articolo 423 c.p. il reato di incendio cosiddetto “semplice”. 

Si tratta di un reato di evento, a condotta libera e a dolo generico. 

Il Legislatore non fornisce una precisa definizione di cosa debba intendersi per incendio: secondo la giurisprudenza maggioritaria deve trattarsi di un fuoco di grandi proporzioni, tendente a progredire e difficile da spegnere, come tale idoneo a porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. 

All’articolo. 423 bis c.p. è, invece, disciplinato il diverso e più grave reato di incendio boschivo. 

Esso mira non solo a tutelare l’incolumità pubblica, quanto anche il bene giuridico ambiente, caratterizzandosi nella previsione di una condotta consistente nel cagionare un incendio “su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento”. 

Il reato di cui al comma 1 è anch’esso di evento, a forma libera e a dolo generico. 

Ciò che lo connota maggiormente è il bene su cui va ad incidere la condotta del reo. 

All’articolo 424 c.p. è previsto il reato di danneggiamento seguito da incendio. 

Ipotesi residuale rispetto a quelle di cui all’articolo 423 bis c.p., essa trova applicazione nel momento in cui il soggetto agente appicca il fuoco ad una cosa propria o altrui con lo specifico obiettivo di danneggiarla e solo qualora dal fatto sorga il pericolo che possa verificarsi un incendio. 

Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (articolo 424 c.p.) e quello di incendio (articolo 423 c.p.) è segnato dall’elemento psicologico del reato: se il secondo è contraddistinto dal dolo generico, inteso come volontà di cagionare un incendio, il delitto di cui all’articolo 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, ossia nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio o il pericolo di siffatto evento. 

Particolarmente variegato è, inoltre, l’insieme di circostanze aggravanti e attenuanti che possono innestarsi e “personalizzare” i reati di cui agli articoli 423, 423 bis e 424 c.p. 

L’articolo 425 c.p. prescrive un aumento di pena nei casi di cui agli artt. 423 e 424 c.p. se i fatti sono commessi su specifici beni di particolare rilevanza, quali, a titolo esemplificativo, edifici pubblici o destinati a uso pubblico, cimiteri e loro dipendenze, aeromobili. 

Per quanto riguarda il reato di incendio boschivo, è lo stesso art. 423 bis a prevedere al suo interno tre circostanze aggravanti e due circostanze attenuanti, alcune delle quali capaci di incidere significativamente sulla sanzione da comminare all’autore del reato. 

Basti pensare alla circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 6, costruita sul modello dell’attenuante del ravvedimento operoso prevista dall’art. 452-decies c.p. per i cosiddetti eco-delitti, secondo cui la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. 

Non si può, infine, non prendere in considerazione quanto disposto dagli articoli 423 ter c.p. e 423 quater c.p. 

L’art. 423 ter c.p. stabilisce al primo comma che, alla condanna della reclusione non inferiore a 2 anni per il delitto di incendio boschivo doloso, segua l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Al secondo comma che la condanna per quest’ultima ipotesi di reato importi sempre l’interdizione da 5 a 10 anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

L’art. 423 quater c.p., ad ulteriore dimostrazione della volontà del legislatore di considerare il delitto di incendio boschivo quale parte effettiva del sistema di tutela penale dell’ambiente, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 452-undecies c.p. sempre in tema di eco-delitti, prevede, invece, una particolare ipotesi di confisca. 

Al primo comma è, infatti, definita, un’ipotesi di confisca obbligatoria con riferimento ai “beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato”, eseguibile, ai sensi del secondo comma, anche per equivalente.  

Il terzo comma prevede che i beni oggetto di confisca siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e che il loro utilizzo sia vincolato al ripristino dei luoghi.  

Il quarto comma, infine, stabilisce che la confisca non operi nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. 

È indubbio che si tratti nel suo complesso di una disciplina molto rigorosa, dimostrativa della linea di intervento adottata dal Legislatore su questo specifico tema: il sistema di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi passa anche attraverso la predisposizione di sanzioni molto severe nei confronti di chi se ne rende autore. 


A cura di Alessandro Ruffini 

Protocollo anti caldo, gli interventi del Governo a tutela dei lavoratori

Nuove risposte a vecchi problemi: la compliance aziendale nel prisma del cosiddetto protocollo anti caldo.

Col Decreto Legge 28 luglio 2023 n. 98, il Governo ha predisposto misure urgenti per tutelare i lavoratori dalle eccezionali situazioni climatiche di questo periodo storico.

di Francesco Indirli

La tutela dei lavoratori nel protocollo anti caldo

Al di là degli interventi di sostegno economico per i settori maggiormente esposti, l’articolo 2 rimanda a «intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche».

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto la bozza di quello che è definito “Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro”, il quale, ferme le eventuali modifiche che verranno recepite nella versione definitiva, dovrà poi essere implementato all’interno della singola azienda, a valle dei contributi delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (punto 4).

La finalità è chiara: «Fornire indicazioni operative finalizzate alla gestione dei rischi determinati dallo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza di condizioni climatiche non adeguate, al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali».

Finalità, il cui raggiungimento richiede l’attiva partecipazione del soggetto su cui ricade il cosiddetto duty of care, ovvero il datore di lavoro.

Non è un caso che, nelle pieghe del protocollo, ci siano continui riferimenti al vertice dell’azienda, principale destinatario delle disposizioni normative, in piena coerenza con l’impianto generale (art. 2087 c.c.) e speciale (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b) in materia di sicurezza sul lavoro.

Vale la pena, allora, evidenziare i profili maggiormente rilevanti del protocollo ministeriale, nonché le azioni che dovranno essere intraprese dalle organizzazioni aziendali per essere compliant al dettato normativo.

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno adeguare gli «attuali modelli organizzativi alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature».

Per farlo, tre sono gli aspetti da considerare:

  • valutazione dei rischi;
  • sorveglianza sanitaria;
  • strategie di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Relativamente alla valutazione del rischio di contrarre patologie da calore, il protocollo elenca una serie di fonti di pericolo da ricomprendere nel Documento Valutazione Rischi (esemplificativamente: ondate di calore; esposizione diretta al sole; uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione; presenza di patologie croniche; assenza di pause adeguate e i ritmi particolarmente serrati).

Quanto alla sorveglianza sanitaria, il medico competente potrebbe attivarla per quei lavoratori maggiormente sensibili ai rischi connessi alle alte temperature. Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà organizzare la loro attività in linea con le indicazioni mediche – circostanza che, a cascata, potrebbe imporre una rivisitazione dell’organizzazione generale, ove i lavoratori in regime di sorveglianza sanitaria fossero numerosi o, comunque, ricoprissero ruoli strategici –, eventualmente attivando un sistema di supervisione per il tramite dei proposti.

In particolare: le misure di prevenzione previste nel protocollo anti caldo

Le strategie di prevenzione e protezione dei lavoratori sono senza dubbio l’aspetto più sfidante per il datore di lavoro. Il protocollo ministeriale sottolinea l’importanza dell’informazione e della formazione in capo a tutti i lavoratori sui rischi correlati al caldo, e sulle procedure aziendali da seguire per minimizzarli.

Ancora, ci si sofferma sulla necessità di una adeguata idratazione, considerata la “prima difesa contro gli effetti delle alte temperature”.

È dedicato spazio anche all’abbigliamento e ai dispositivi di protezione individuale, nonché alla riorganizzazione dei turni di lavoro in modo da eliminare, o quantomeno ridurre, l’esposizione diretta dei lavoratori alle alte temperature. Si specifica, a tal fine, che dovranno “essere garantite pause brevi ma frequenti”.

Al di là del merito del provvedimento, interessa il metodo: si privilegia una legislazione analitica in luogo di quella sintetica, caratterizzata dalla puntuale elencazione dei rischi e delle misure di contrasto che il datore “deve” – questa è la formulazione adottata – considerare.

Si tratta di un’impostazione motivata dalla qualificazione del rischio da caldo come rischio specifico.

In proposito, si registrano alcuni punti di convergenza con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, adottato il 14 marzo 2020 e successivamente integrato, anch’esso connotato da una disciplina piuttosto dettagliata.

La ragione è duplice: da un lato la situazione emergenziale a monte, che impone alla pubblica Autorità di ingerirsi maggiormente nelle scelte degli operatori economici e, dall’altro, il carattere circoscritto e ben definito del rischio da gestire, che facilita (di molto) l’accuratezza della normativa ad esso dedicata.

Ciò che è richiesto ai datori di lavoro, quindi, è di confrontarsi con questa specifica fonte di pericolo, procedendo al cd. risk assessment (valutazione del rischio) e, successivamente, al cosiddetto risk management (gestione del rischio, nell’ottica di una sua minimizzazione).

Di regola, il rischio caldo (non essendo di certo nuovo) dovrebbe essere già contenuto nel Documento Valutazione Rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 D.Lgs. n. 81 del 2008 delle aziende, sicché occorrerà valutarne l’allineamento rispetto a quanto previsto dal protocollo ministeriale, tenendo a mente che le eventuali modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori comportano, ai sensi dell’art. 29, comma 3 D.Lgs. n. 81 del 2008, la rielaborazione dello stesso D.V.R..

I riflessi in tema di responsabilità penale

Il protocollo qualifica le patologie associate alle alte temperature – colpo di sole; crampi di calore; esaurimento da calore; colpo di calore – come “infortuni sul lavoro”. Naturale, quindi, ragionare sulla responsabilità penale di un datore di lavoro (di regola colposa) per la malattia-infortunio (art. 590 c.p.) o, nei casi più infausti, per la morte da caldo (art. 589 c.p.) di un suo dipendente.

Tra le condotte omissive colpose ascrivibili al datore, potranno venire in rilievo la mancata attuazione delle misure codificate – in primis nel protocollo ministeriale qui analizzato, se di carattere cogente – per contrastare il rischio-caldo.

Non si tratta, comunque, di regole imperative, che non ammettono alternative di sorta: nessun automatismo in punto di responsabilità penale del datore ci potrà essere, qualora il garante dimostri che la misura omessa non abbia avuto (in concreto) efficacia causale rispetto all’evento lesivo/mortale o, comunque, provi di aver adottato un altro presidio, parimenti efficace sotto il profilo cautelare.

Per altro verso, il pieno rispetto delle regole codificate nel protocollo, almeno in astratto non esime il datore di lavoro dal rischio penale.

Residuerebbe sempre spazio, infatti, per contestazioni da colpa generica, fondate sui noti (quanto scivolosi) concetti di negligenza, imprudenza e imperizia, molto – forse troppo – spesso utilizzati dalla giurisprudenza per muovere addebiti di responsabilità richiamando l’art. 2087 codice civile. In quest’ambito manca una previsione analoga all’art. 29-bis D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che, relativamente al protocollo anti Covid-19, equiparava il rispetto del menzionato protocollo all’osservanza del menzionato art. 2087.

Un’ultima notazione: le conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto della prevenzione del rischio connesso al caldo non si esauriscono in capo alla persona fisica, potendo estendersi anche alla stessa impresa, chiamata eventualmente a rispondere dell’evento di lesioni o di morte con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro – proprio quelle disposizioni qui passate in rassegna – ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231 del 2001.

Un motivo in più per dedicare la giusta attenzione a questi temi.

Rifiuti: quale l’accezione penalistica?

La Cassazione chiarisce la nozione penale di rifiuto di sostanze e materiali, un approfondimento a cura di Rebecca Maria Maroni

 

Il reato contestato

Con la sentenza n.11603 del 26 gennaio 2022 la Sezione III della Corte di Cassazione ha chiarito la nozione di “rifiuto” di sostanze e materiali ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 2006, all’art. 183, comma 1, lett. a).

La pronuncia della Suprema Corte segue alla presentazione di un ricorso da parte dell’imputato condannato si in primo grado che in appello (in gergo: “doppia conforme”), in relazione al reato di cui al D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2.

Al ricorrente, in qualità di legale rappresentante di una ditta individuale, veniva contestata la gestione di un’attività di autodemolizione senza alcuna autorizzazione, con deposito, presso la sede della società, di diversi veicoli a motore privi di parti interne, ossia in stato di abbandono ed in pessimo stato di conservazione, nonché il deposito di rifiuti speciali identificati come pericolosi, quali:

  • pneumatici
  • pezzi di veicoli
  • radiatori dell’olio
  • radiatori dell’aria condizionata
  • bombole
  • parti elettriche
  • batterie.

I motivi di ricorso per Cassazione proposti dal ricorrente si sostanziavano in quattro punti, il primo dei quali trattava il tema della sussistenza degli elementi oggettivi del reato contestato. Il difensore, infatti, sottolineava come ciò che era stato rinvenuto all’interno della sede dell’impresa non potesse considerarsi come “rifiuto”, bensì come sottoprodotto vendibile.

 

La nozione penale di rifiuto per la Cassazione

Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la Suprema Corte richiama espressamente il D. Lgs. n. 152 del 2006, all’art. 183, comma 1, lett. a) il quale prevede che per rifiuto si debba intendere “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”.

La Corte prosegue chiarendo come la qualità di “rifiuto” si acquisisca in base a due tipologie di elementi: uno positivo, derivante dal fatto che “si tratti di bene residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi” e uno negativo, configurabile con la mancata accezione del rifiuto in qualità di sottoprodotto.

Sul punto viene fornito un ulteriore elemento di considerazione dato dal fatto che la qualità di “rifiuto” non viene meno neanche “in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo”. Questo perché, nella valutazione circa la qualifica o meno di “rifiuto”, occorre far riferimento alla volontà del cedente di disfarsi del bene e non all’utilità che potrebbe trarne il cessionario.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione sottolinea come la qualifica operata dai giudici di merito nell’identificare gli oggetti rinvenuti come “rifiuti” sia avvenuta correttamente. Infatti, sulla base delle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, veicoli semidistrutti e completamente inutilizzati in stato di abbandono e senza alcuna protezione, la maggior parte di questi non avrebbe potuto neanche essere oggetto di vendita e dunque qualificata come sottoprodotto.