ADVISORA – intervento dell’avv. Simbari al convegno “La prevenzione patrimoniale come strumento di contrasto alla criminalità organizzata ed economica: bilanci e prospettive”

Il 30 gennaio, presso l’Università degli Studi di Milano, si è svolto il convegno dal titolo “La prevenzione patrimoniale come strumento di contrasto alla criminalità organizzata ed economica: bilanci e prospettive”, promossa da Advisora e dal Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata dell’Università degli Studi di Milano. L’incontro ha riunito magistrati, accademici e professionisti per un confronto approfondito sui più recenti sviluppi delle misure di prevenzione patrimoniale e sul ruolo che hanno adottato nel nostro ordinamento.

Nel corso della sessione, dedicata ad analizzare il quadro giuridico dello strumento dell’amministrazione giudiziaria, il nostro founding partner Armando Simbari è intervenuto sul tema delle indagini interne e della rilevanza acquisita nella gestione del rischio di reato.

Durante l’intervento è stato illustrato come le c.d. internal investigations oggi siano un imprescindibile presidio di prevenzione all’interno delle imprese, evidenziandone la funzione sia in chiave preventiva sia nell’ottica di una corretta gestione delle situazioni patologiche già emerse.

L’analisi si è concentrata sui principali profili di criticità connessi allo svolgimento delle indagini interne, con particolare attenzione al rispetto delle garanzie giuslavoristiche, della normativa privacy e alla tutela delle informazioni raccolte

 

Milano Finanza – Avv. Simbari – pubblicazione articolo su riforma del D. Lgs. 231/2001

L’avv. Armando Simbari, founding partner di Simbari Avvocati Penalisti, è stato intervistato da Milano Finanza sul tema della responsabilità penale d’impresa e sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio nei confronti delle aziende.

Nell’intervista, pubblicata il 24 gennaio 2026, è stato evidenziato come ci si trovi di fronte ad una “riforma che cambia il sistema” perché – se approvata – introdurrà un modello che premia le imprese virtuose e che valorizza chi adotta assetti organizzativi efficaci, sistemi di controllo interni e modelli di compliance realmente operativi.

Sono state inoltre sottolineate le potenzialità dei meccanismi premiali proposti, che valorizzeranno l’impegno delle imprese nella prevenzione dei reati in presenza di modelli organizzativi seriamente implementati e aggiornati, offrendo così uno spunto di riflessione attuale sul futuro della responsabilità penale d’impresa e sul ruolo strategico della prevenzione e della governance aziendale.

Leggi qui sotto l’articolo

IBA – Annual Meeting – Toronto 2025

Il nostro founder, Armando Simbari, parteciperà alla International Bar Association (IBA) Annual Meeting 2025, che si terrà a Toronto dal 2 al 7 novembre.

L’evento, tra i più autorevoli appuntamenti internazionali per la comunità legale, riunirà avvocati, giuristi e accademici provenienti da ogni parte del mondo per analizzare le questioni più attuali in materia di white-collar crime e diritto penale dell’economia, in un contesto di crescente interconnessione tra mercati, ordinamenti e sistemi giudiziari.

Con la sua prospettiva globale e multidisciplinare, la IBA Annual Meeting rappresenta un’occasione di grande rilievo per approfondire le sfide e le trasformazioni che il diritto penale contemporaneo si trova ad affrontare, anche alla luce dei nuovi scenari economici e tecnologici.

L’incontro offrirà inoltre uno spazio di confronto privilegiato sulle tendenze emergenti nel diritto penale internazionale, stimolando una riflessione condivisa sul futuro della giustizia economica e sul ruolo della professione legale in un mondo in continua evoluzione.

BILA – Annual Dinner 2025

Il 24 Ottobre 2025, il nostro associate Francesco Indirli ha preso parte all’Annual Dinner della British Italian Law Association, tenutasi a Londra, nella iconica cornice di Lincoln’s Inn, all’interno della prestigiosa The Old Hall.

Alla serata hanno partecipato numerosi professionisti provenienti dal mondo delle professioni legali, operanti sia in Italia che nel Regno Unito.

L’incontro è stato impreziosito dall’intervento della Baronessa di Richmond, The Rt Hon. the Baroness Brenda Marjorie Hale of Richmond DBE, che ha condiviso ai presenti il suo autorevole punto di vista in merito ad alcune tematiche giuridiche strettamente attuali e di comune interesse per Italia e Inghilterra.

Oltre alla particolare valenza dello scambio culturale, l’evento ha rappresentato l’occasione per un vivo confronto sul ruolo dell’avvocato nei due ordinamenti – italiano e inglese – e, più in generale, sul futuro della professione forense in Europa.

AIJA – Abu Dhabi Seminar 2025

Dal 15 al 18 ottobre, il nostro associate Nicolò Laitempergher ha partecipato all’Annual Litigation Conference / Business Crime and Civil Fraud Seminar, dal titolo “Exploring Global Challenges: Litigation, Arbitration and Fraud in a Connected World”, organizzato ad Abu Dhabi da AIJA – International Association of Young Lawyers.

Nel corso dei tre giorni di lavori si sono susseguiti panel di grande interesse, dedicati alle più recenti evoluzioni nel campo del contenzioso civile e commerciale, dell’arbitrato internazionale e della prevenzione delle frodi, con un focus particolare sulle sfide poste da un mondo sempre più connesso e digitalizzato.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita professionale, riunendo avvocati e consulenti legali provenienti da tutto il mondo per discutere le migliori pratiche, condividere esperienze e approfondire le tendenze emergenti nel settore del litigation e del business crime.

E’ stata inoltre un’occasione preziosa per instaurare nuove relazioni professionali e ampliare la rete di contatti internazionali, favorendo lo scambio di idee e prospettive tra professionisti provenienti da diverse giurisdizioni e ambiti di specializzazione.

Calcioscommesse: rassegna stampa

Simbari avvocati è stato impegnato in queste ultime settimane nella questione che ha visto coinvolto il calciatore Nicolò Fagioli e il club Juventus. La stampa ha dato ampia visibilità al tema.

Rassegna stampa

Breaking news Whistleblowing

Tra le novità in tema di Whistleblowing: le novità del decreto legislativo 24/2023  

di Rebecca Maria Maroni

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”. 

Il provvedimento attuativo della Direttiva permette di raccogliere in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Si arriva quindi ad avere una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore tutela del whistelblower, così che esso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate dal decreto. 

Tra le varie novità previste dalla normativa, ecco i punti che si ritengono essere di maggior rilevanza: 

1. Aziende interessate 

Tra le novità della disciplina vi è l’ampliamento dei settori verso cui grava l’obbligo di rispetto della stessa. Infatti, oltre all’espansione del novero appartenente al settore pubblico, risultano obbligate anche determinate categorie appartenenti al settore privato.  

Esaminando la normativa più nel dettaglio, si vede che per quanto concerne il settore pubblico, risultano destinatari della nuova disciplina: 

  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house (anche se quotate) definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 175/2016; 
  • gli enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Circa il settore privato, si impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione per coloro che operano nel suddetto settore e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:  

  • abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato; 
  • operino nell’ambito dei così detti settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati; 
  • rientrino nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori subordinati.  

 

2. I soggetti tutelati 

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di: 

  • dipendenti pubblici; 
  • lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; 
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; 
  • volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; 
  • azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitati in via di mero fatto, preso soggetti del settore pubblico o privato. 

Il decreto porta con sé una novità anche su questo aspetto: la tutela viene infatti riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. 

A tutti i soggetti sopra elencati, la tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in concomitanza dello svolgimento del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico stesso. 

 

3. L’ambito oggettivo della segnalazione 

Circa l’oggetto della segnalazione, il decreto prevede che possano essere segnalati “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” consistenti nella: 

  • violazione di disposizioni normative nazionali riguardanti:
    – illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
    – condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/ 2001;
    – violazione dei modelli di organizzazione previsti dal decreto sopra citato; 
  • violazione di disposizioni normative europee riguardanti:
    – illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    – atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
    – atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    – atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione. 

 

4. I canali di segnalazione 

Il decreto ha previsto una sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni che prevede una suddivisione tra:  

  • canale interno, ovvero il canale che viene previsto all’interno del contesto lavorativo stesso; 
  • canale esterno, ossia quello gestito da ANAC; 
  • le divulgazioni pubbliche che riguardano la possibilità di rendere le informazioni di pubblico dominio tramite stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi in grado di raggiungere un numero elevato di persone; 
  • la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. 

Altro aspetto di novità previsto dal decreto è dato dal fatto che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna. 

Incendio doloso: cosa dice la legge 

Già il 2021 si era chiuso con un dato davvero impressionante: nel corso dell’anno venivano distrutti dalle fiamme ben 159.437 ettari di superfici boscate e non (+ 154,8% rispetto al 2020). 

A distanza di circa due anni, questi preoccupanti numeri non sono andati affatto ridimensionandosi: secondo i dati pubblicati da Legambiente, che ha sintetizzato in un apposito report i dati satellitari di Effis (European Forrest Fire Information System), in Italia, dall’inizio del 2023 allo scorso 27 luglio, sono andati in fumo 51.386 ettari di vegetazione, l’equivalente di oltre 73.408 campi da calcio. 

Il  Decreto Legge n.105 del 10 agosto 2023

Il Legislatore si è, dunque, trovato costretto ad intervenire nuovamente: lo scorso 10 agosto, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “Disposizioni in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”. Lo stesso è ancora in fase di conversione in legge. 

Il Decreto Legge n. 105 del 2023 si compone di 12 articoli.  

In particolare, è con l’articolo 6 che il Legislatore interviene ancora una volta sul reato di incendio boschivo, di cui all’articolo 423 bis c.p., da un lato innalzando le pene minime previste dalle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, dall’altro inserendo al comma 5 una nuova circostanza aggravante ad effetto speciale. 

Nello specifico: 

  • per quanto attiene il reato di incendio boschivo doloso di cui al comma 1, la pena prevista diventa quella della reclusione da un minimo di 6 ad un massimo di 10 anni; 
  • con riguardo al reato di incendio boschivo colposo di cui al comma 2, la pena prevista è sempre quella della reclusione, da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni di reclusione; 
  • se il reato di incendio boschivo doloso è poi commesso dal soggetto agente al fine di trarne profitto per sé o per altri, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, la pena è aumentata da un terzo sino alla metà. 

Incendio semplice e incendio boschivo: cosa dice il codice penale

Dunque, lo scenario che oggi si prospetta all’interno del Codice Penale, con riferimento alla disciplina penale degli incendi di matrice dolosa, è sicuramente molto variegata. 

Regolamentata dal Titolo VI del Codice Penale, essa prevede all’articolo 423 c.p. il reato di incendio cosiddetto “semplice”. 

Si tratta di un reato di evento, a condotta libera e a dolo generico. 

Il Legislatore non fornisce una precisa definizione di cosa debba intendersi per incendio: secondo la giurisprudenza maggioritaria deve trattarsi di un fuoco di grandi proporzioni, tendente a progredire e difficile da spegnere, come tale idoneo a porre in pericolo l’incolumità di un numero indeterminato di persone. 

All’articolo. 423 bis c.p. è, invece, disciplinato il diverso e più grave reato di incendio boschivo. 

Esso mira non solo a tutelare l’incolumità pubblica, quanto anche il bene giuridico ambiente, caratterizzandosi nella previsione di una condotta consistente nel cagionare un incendio “su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento”. 

Il reato di cui al comma 1 è anch’esso di evento, a forma libera e a dolo generico. 

Ciò che lo connota maggiormente è il bene su cui va ad incidere la condotta del reo. 

All’articolo 424 c.p. è previsto il reato di danneggiamento seguito da incendio. 

Ipotesi residuale rispetto a quelle di cui all’articolo 423 bis c.p., essa trova applicazione nel momento in cui il soggetto agente appicca il fuoco ad una cosa propria o altrui con lo specifico obiettivo di danneggiarla e solo qualora dal fatto sorga il pericolo che possa verificarsi un incendio. 

Il discrimine tra il reato di danneggiamento seguito da incendio (articolo 424 c.p.) e quello di incendio (articolo 423 c.p.) è segnato dall’elemento psicologico del reato: se il secondo è contraddistinto dal dolo generico, inteso come volontà di cagionare un incendio, il delitto di cui all’articolo 424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, ossia nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio o il pericolo di siffatto evento. 

Particolarmente variegato è, inoltre, l’insieme di circostanze aggravanti e attenuanti che possono innestarsi e “personalizzare” i reati di cui agli articoli 423, 423 bis e 424 c.p. 

L’articolo 425 c.p. prescrive un aumento di pena nei casi di cui agli artt. 423 e 424 c.p. se i fatti sono commessi su specifici beni di particolare rilevanza, quali, a titolo esemplificativo, edifici pubblici o destinati a uso pubblico, cimiteri e loro dipendenze, aeromobili. 

Per quanto riguarda il reato di incendio boschivo, è lo stesso art. 423 bis a prevedere al suo interno tre circostanze aggravanti e due circostanze attenuanti, alcune delle quali capaci di incidere significativamente sulla sanzione da comminare all’autore del reato. 

Basti pensare alla circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 6, costruita sul modello dell’attenuante del ravvedimento operoso prevista dall’art. 452-decies c.p. per i cosiddetti eco-delitti, secondo cui la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. 

Non si può, infine, non prendere in considerazione quanto disposto dagli articoli 423 ter c.p. e 423 quater c.p. 

L’art. 423 ter c.p. stabilisce al primo comma che, alla condanna della reclusione non inferiore a 2 anni per il delitto di incendio boschivo doloso, segua l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. Al secondo comma che la condanna per quest’ultima ipotesi di reato importi sempre l’interdizione da 5 a 10 anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi. 

L’art. 423 quater c.p., ad ulteriore dimostrazione della volontà del legislatore di considerare il delitto di incendio boschivo quale parte effettiva del sistema di tutela penale dell’ambiente, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 452-undecies c.p. sempre in tema di eco-delitti, prevede, invece, una particolare ipotesi di confisca. 

Al primo comma è, infatti, definita, un’ipotesi di confisca obbligatoria con riferimento ai “beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato”, eseguibile, ai sensi del secondo comma, anche per equivalente.  

Il terzo comma prevede che i beni oggetto di confisca siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e che il loro utilizzo sia vincolato al ripristino dei luoghi.  

Il quarto comma, infine, stabilisce che la confisca non operi nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. 

È indubbio che si tratti nel suo complesso di una disciplina molto rigorosa, dimostrativa della linea di intervento adottata dal Legislatore su questo specifico tema: il sistema di previsione, prevenzione e contrasto degli incendi passa anche attraverso la predisposizione di sanzioni molto severe nei confronti di chi se ne rende autore. 


A cura di Alessandro Ruffini 

Protocollo anti caldo, gli interventi del Governo a tutela dei lavoratori

Nuove risposte a vecchi problemi: la compliance aziendale nel prisma del cosiddetto protocollo anti caldo.

Col Decreto Legge 28 luglio 2023 n. 98, il Governo ha predisposto misure urgenti per tutelare i lavoratori dalle eccezionali situazioni climatiche di questo periodo storico.

di Francesco Indirli

La tutela dei lavoratori nel protocollo anti caldo

Al di là degli interventi di sostegno economico per i settori maggiormente esposti, l’articolo 2 rimanda a «intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche».

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto la bozza di quello che è definito “Protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro”, il quale, ferme le eventuali modifiche che verranno recepite nella versione definitiva, dovrà poi essere implementato all’interno della singola azienda, a valle dei contributi delle rappresentanze sindacali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (punto 4).

La finalità è chiara: «Fornire indicazioni operative finalizzate alla gestione dei rischi determinati dallo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza di condizioni climatiche non adeguate, al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali».

Finalità, il cui raggiungimento richiede l’attiva partecipazione del soggetto su cui ricade il cosiddetto duty of care, ovvero il datore di lavoro.

Non è un caso che, nelle pieghe del protocollo, ci siano continui riferimenti al vertice dell’azienda, principale destinatario delle disposizioni normative, in piena coerenza con l’impianto generale (art. 2087 c.c.) e speciale (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b) in materia di sicurezza sul lavoro.

Vale la pena, allora, evidenziare i profili maggiormente rilevanti del protocollo ministeriale, nonché le azioni che dovranno essere intraprese dalle organizzazioni aziendali per essere compliant al dettato normativo.

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro

I datori di lavoro dovranno adeguare gli «attuali modelli organizzativi alle esigenze di contenimento dei rischi derivanti dall’esposizione ad alte temperature».

Per farlo, tre sono gli aspetti da considerare:

  • valutazione dei rischi;
  • sorveglianza sanitaria;
  • strategie di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Relativamente alla valutazione del rischio di contrarre patologie da calore, il protocollo elenca una serie di fonti di pericolo da ricomprendere nel Documento Valutazione Rischi (esemplificativamente: ondate di calore; esposizione diretta al sole; uso di indumenti pesanti e dispositivi di protezione; presenza di patologie croniche; assenza di pause adeguate e i ritmi particolarmente serrati).

Quanto alla sorveglianza sanitaria, il medico competente potrebbe attivarla per quei lavoratori maggiormente sensibili ai rischi connessi alle alte temperature. Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà organizzare la loro attività in linea con le indicazioni mediche – circostanza che, a cascata, potrebbe imporre una rivisitazione dell’organizzazione generale, ove i lavoratori in regime di sorveglianza sanitaria fossero numerosi o, comunque, ricoprissero ruoli strategici –, eventualmente attivando un sistema di supervisione per il tramite dei proposti.

In particolare: le misure di prevenzione previste nel protocollo anti caldo

Le strategie di prevenzione e protezione dei lavoratori sono senza dubbio l’aspetto più sfidante per il datore di lavoro. Il protocollo ministeriale sottolinea l’importanza dell’informazione e della formazione in capo a tutti i lavoratori sui rischi correlati al caldo, e sulle procedure aziendali da seguire per minimizzarli.

Ancora, ci si sofferma sulla necessità di una adeguata idratazione, considerata la “prima difesa contro gli effetti delle alte temperature”.

È dedicato spazio anche all’abbigliamento e ai dispositivi di protezione individuale, nonché alla riorganizzazione dei turni di lavoro in modo da eliminare, o quantomeno ridurre, l’esposizione diretta dei lavoratori alle alte temperature. Si specifica, a tal fine, che dovranno “essere garantite pause brevi ma frequenti”.

Al di là del merito del provvedimento, interessa il metodo: si privilegia una legislazione analitica in luogo di quella sintetica, caratterizzata dalla puntuale elencazione dei rischi e delle misure di contrasto che il datore “deve” – questa è la formulazione adottata – considerare.

Si tratta di un’impostazione motivata dalla qualificazione del rischio da caldo come rischio specifico.

In proposito, si registrano alcuni punti di convergenza con il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, adottato il 14 marzo 2020 e successivamente integrato, anch’esso connotato da una disciplina piuttosto dettagliata.

La ragione è duplice: da un lato la situazione emergenziale a monte, che impone alla pubblica Autorità di ingerirsi maggiormente nelle scelte degli operatori economici e, dall’altro, il carattere circoscritto e ben definito del rischio da gestire, che facilita (di molto) l’accuratezza della normativa ad esso dedicata.

Ciò che è richiesto ai datori di lavoro, quindi, è di confrontarsi con questa specifica fonte di pericolo, procedendo al cd. risk assessment (valutazione del rischio) e, successivamente, al cosiddetto risk management (gestione del rischio, nell’ottica di una sua minimizzazione).

Di regola, il rischio caldo (non essendo di certo nuovo) dovrebbe essere già contenuto nel Documento Valutazione Rischi di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 D.Lgs. n. 81 del 2008 delle aziende, sicché occorrerà valutarne l’allineamento rispetto a quanto previsto dal protocollo ministeriale, tenendo a mente che le eventuali modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori comportano, ai sensi dell’art. 29, comma 3 D.Lgs. n. 81 del 2008, la rielaborazione dello stesso D.V.R..

I riflessi in tema di responsabilità penale

Il protocollo qualifica le patologie associate alle alte temperature – colpo di sole; crampi di calore; esaurimento da calore; colpo di calore – come “infortuni sul lavoro”. Naturale, quindi, ragionare sulla responsabilità penale di un datore di lavoro (di regola colposa) per la malattia-infortunio (art. 590 c.p.) o, nei casi più infausti, per la morte da caldo (art. 589 c.p.) di un suo dipendente.

Tra le condotte omissive colpose ascrivibili al datore, potranno venire in rilievo la mancata attuazione delle misure codificate – in primis nel protocollo ministeriale qui analizzato, se di carattere cogente – per contrastare il rischio-caldo.

Non si tratta, comunque, di regole imperative, che non ammettono alternative di sorta: nessun automatismo in punto di responsabilità penale del datore ci potrà essere, qualora il garante dimostri che la misura omessa non abbia avuto (in concreto) efficacia causale rispetto all’evento lesivo/mortale o, comunque, provi di aver adottato un altro presidio, parimenti efficace sotto il profilo cautelare.

Per altro verso, il pieno rispetto delle regole codificate nel protocollo, almeno in astratto non esime il datore di lavoro dal rischio penale.

Residuerebbe sempre spazio, infatti, per contestazioni da colpa generica, fondate sui noti (quanto scivolosi) concetti di negligenza, imprudenza e imperizia, molto – forse troppo – spesso utilizzati dalla giurisprudenza per muovere addebiti di responsabilità richiamando l’art. 2087 codice civile. In quest’ambito manca una previsione analoga all’art. 29-bis D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che, relativamente al protocollo anti Covid-19, equiparava il rispetto del menzionato protocollo all’osservanza del menzionato art. 2087.

Un’ultima notazione: le conseguenze giuridiche derivanti dal mancato rispetto della prevenzione del rischio connesso al caldo non si esauriscono in capo alla persona fisica, potendo estendersi anche alla stessa impresa, chiamata eventualmente a rispondere dell’evento di lesioni o di morte con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro – proprio quelle disposizioni qui passate in rassegna – ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 231 del 2001.

Un motivo in più per dedicare la giusta attenzione a questi temi.