Mentre si sta discutendo un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia (il quattordicesimo), è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2024/1226, la quale, pubblicata il 29 aprile 2024 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), attribuisce rilevanza penale alla violazione e alla elusione delle misure restrittive promossa dall’Unione Europea.
La direttiva stabilisce norme minime con riferimento alla definizione dei reati e delle sanzioni conseguenti alla violazione delle misure restrittive adottate dall’Unione Europea sulla base di quanto disposto dagli articoli 29 TUE e 215 TFUE e si pone a valle della Decisione (UE) 2332/2022 del 28 novembre 2022, adottata dal Consiglio dell’Unione Europea, con cui la violazione delle misure restrittive è stata aggiunta nell’elenco dei “reati UE”, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE.
Non vi è dubbio sul fatto che la stessa rappresenti un notevole passo in avanti per l’Unione Europea in ottica effettività ed efficacia in materia di contrasto alla violazione e alla elusione delle sue misure restrittive.
E in effetti è stato proprio questo il fine ultimo che Parlamento e Consiglio hanno inteso perseguire, ovverosia “garantire l’applicazione effettiva delle misure restrittive dell’Unione”, con riferimento al quale “è necessario che gli Stati membri dispongano di sanzioni penali e non penali effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione di tali misure” (considerando n. 3 della direttiva).
Analizziamone il contenuto.
La Direttiva è molto chiara nell’affermare quali sono le condotte che devono costituire reato secondo le legislazioni nazionali dei singoli Stati membri.
In via generale, si tratta di quei comportamenti intenzionali che si traducono nella violazione di misure di congelamento di beni, di divieti di ingresso o di transito di persone fisiche, di restrizioni nella conclusione di operazioni economiche, finanziarie e commerciali con Stati terzi, direttamente o per interposta persona.
Nello specifico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva, si tratta delle seguenti condotte:
a) messa a disposizione di fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell’Unione;
b) omesso congelamento di fondi o risorse economiche, in violazione di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell’Unione;
c) l’aver consentito l’ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell’Unione;
d) la conclusione o la prosecuzione di operazioni con uno Stato terzo, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione;
e) la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita, l’acquisto, il trasferimento, il permesso di transito o di trasporto di beni, come pure il fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione;
f) il prestare servizi finanziari o lo svolgere attività finanziarie, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione;
g) il prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera f), qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione.
Tra i comportamenti da sanzionare vi sono anche quelli che si traducono nell’elusione di una misura restrittiva dell’Unione Europea, posti in essere con una delle seguenti modalità:
i) con l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell’Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;
ii) con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell’Unione;
iii) con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un’entità od organismo designati, dell’obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell’Unione, di segnalare alle autorità amministrative competenti fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro;
iv) con il mancato rispetto dell’obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell’Unione, di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni riguardanti fondi o risorse economiche congelati o informazioni detenute su fondi o risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti, detenuti o controllati, e che non sono stati congelati, qualora tali informazioni siano state ottenute nell’esercizio dei doveri d’ufficio;
iv) con la violazione o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, rappresentano una violazione di un divieto o di una restrizione che costituisce una misura restrittiva dell’Unione.
Ai sensi dell’articolo 4 della Direttiva, gli Stati Membri dovranno altresì assicurare la rilevanza penale delle condotte di istigazione, favoreggiamento e concorso collegate ad uno dei reati di cui all’art. 3.
Per quanto riguarda le persone fisiche, l’articolo 5 della Direttiva prevede la pena massima della reclusione, il cui limite edittale potrà variare tra uno, tre e cinque anni, a seconda della tipologia di violazione commessa.
A questa sanzione principale se ne potranno aggiungere di accessorie, quali:
Per quanto riguarda le persone giuridiche, le norme di riferimento sono gli articoli 6 e 7 della Direttiva.
L’articolo 6 della Direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere anche in capo alle persone giuridiche una responsabilità da reato per la violazione delle misure restrittive di cui agli articoli 3 e 4, che sia stata commessa
a) da soggetti apicali in virtù
b) da soggetti subordinati, qualora il reato sia stata una conseguenza della mancata supervisione o del mancato controllo degli apicali.
L’articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva stabilisce, invece, le sanzioni in astratto applicabili alla persona giuridica, ossia:
a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
b) l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;
c) l’interdizione di esercitare un’attività commerciale;
d) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato pertinente;
e) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
f) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
g) la chiusura dei locali usati per commettere il reato;
h) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.
L’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva, inoltre, impone agli Stati membri di adottare misure che assicurino come il livello massimo di sanzioni pecuniarie irrogabili alle persone giuridiche non sia inferiore, a seconda della tipologia di violazione, all’1% o al 5% del fatturato globale, piuttosto che ad un ammontare corrispondente ad Eur 8.000.000,00 o 40.000.000,00.
La Direttiva prevede nel suo complesso 22 disposizioni, tra cui, da ultimo, si segnalano:
a) gli articoli 8 e 9, che prevedono specifiche circostanze aggravanti e attenuanti;
b) l’articolo 10, che impone agli Stati membri, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/42/UE, la predisposizione di misure idonee a consentire il congelamento e la confisca di i) tutti quei costituenti il mezzo o il profitto dei reati previsti agli artt. 3 e 4 e ii) dei fondi o delle risorse economiche oggetto di misure restrittive;
c) l’articolo 14, che prevede in capo agli Stati membri l’obbligo di adottare tutte quelle misure necessarie affinché la Direttiva (UE) 2019/1937, in materia di whistleblowing, sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell’Unione di cui agli articoli 3 e 4, anche per quanto attiene alla protezione delle persona che segnalano tali violazioni.
Gli Stati membri avranno a loro disposizione 12 mesi a partire dal 20 maggio 2024 per recepire il contenuto della Direttiva (UE) 2024/1226.
Non vi è dubbio che la stessa avrà notevoli ricadute all’interno dei vari ordinamenti nazionali e, per quanto attiene specificamente il sistema italiano, all’interno del D.Lvo 231/2001, con riferimento al quale le imprese saranno certamente obbligate a tenere in adeguata considerazione le nuove tipologie di reato he verranno introdotte nella predisposizione del loro Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.