Dal modello tracciato dall’articolo 2087 del Codice civile ad oggi, il sistema dei soggetti obbligati in materia di sicurezza sul lavoro è cambiato radicalmente e si è ampliato in maniera significativa. Dall’imprenditore quale unico garante della sicurezza, passando per varie tappe normative, si è giunti a una struttura basata su una pluralità di soggetti posti a diversi livelli di responsabilità organizzativa e funzionale.
Questa struttura affianca al datore di lavoro, destinatario di obblighi di valutazione dei rischi, di informazione e formazione dei lavoratori e di vigilanza sulla corretta attuazione delle misure di sicurezza, altre figure:
La normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008) attribuisce a queste figure diverse funzioni e responsabilità.
Tutti questi soggetti sono titolari di posizioni di garanzia in ragione degli obblighi loro attribuiti dal Testo Unico sulla sicurezza: in caso di violazione di tali doveri possono essere ritenuti responsabili penalmente.
A partire dagli anni ’90 la giurisprudenza si è pronunciata per tracciare la portata e i limiti degli obblighi di garanzia e delle relative responsabilità e ha enunciato un “principio di effettività” formalizzato poi dal legislatore all’interno del Testo Unico.
Infatti, soprattutto per le attività complesse, la responsabilità penale in tema di sicurezza sul lavoro va individuata con riguardo da un lato alle categorie giuridiche, dall’altro ai ruoli che in concreto sono ricoperti dai diversi soggetti obbligati.
Questo consente di evitare automatismi, ma mantiene salda la posizione della figura apicale come garante per le attività di alta vigilanza e direzione.
Attenzione e considerazione merita anche il ruolo del Collegio Sindacale.
Rispetto a questa figura la giurisprudenza dibatte sulla sussistenza e sulla estensione della posizione di garanzia anche in relazione a questa delicata materia.
Infine, la previsione dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 sulla efficacia esimente dei Modelli Organizzativi dimostra l’attenzione del Legislatore rispetto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e funge da incentivo alla predisposizione e attivazione di efficaci presidi a tutela dei lavoratori.
In quest’ottica, assume particolare importanza il controllo dell’Organismo di Vigilanza (OdV), a cui il comma 4 dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 attribuisce il compito di controllo sul rispetto delle procedure e dei presidi.