In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Il provvedimento attuativo della Direttiva permette di raccogliere in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Si arriva quindi ad avere una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore tutela del whistelblower, così che esso sia maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate dal decreto.
Tra le varie novità previste dalla normativa, ecco i punti che si ritengono essere di maggior rilevanza:
Tra le novità della disciplina vi è l’ampliamento dei settori verso cui grava l’obbligo di rispetto della stessa. Infatti, oltre all’espansione del novero appartenente al settore pubblico, risultano obbligate anche determinate categorie appartenenti al settore privato.
Esaminando la normativa più nel dettaglio, si vede che per quanto concerne il settore pubblico, risultano destinatari della nuova disciplina:
Circa il settore privato, si impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione per coloro che operano nel suddetto settore e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
Il decreto porta con sé una novità anche su questo aspetto: la tutela viene infatti riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante.
A tutti i soggetti sopra elencati, la tutela si applica non solo se la segnalazione avviene in concomitanza dello svolgimento del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico stesso.
Circa l’oggetto della segnalazione, il decreto prevede che possano essere segnalati “comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato” consistenti nella:
Il decreto ha previsto una sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni che prevede una suddivisione tra:
Altro aspetto di novità previsto dal decreto è dato dal fatto che la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower, in quanto in via prioritaria è favorito l’utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 del decreto, è possibile effettuare una segnalazione esterna.